COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CASININA avverso sanzioni merito gara Carpegna – Casinina, del 27.2.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 102 del 3.3.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CASININA avverso sanzioni merito gara Carpegna – Casinina, del 27.2.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 102 del 3.3.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla S.S. Casinina la sanzione dell’ammenda di € 1.032,00 “per aver durante la gara alcuni propri sostenitori insultato con cori razzisti un giocatore di colore della squadra avversaria. In campo avverso.” Contro tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Casinina, chiedendo l’annullamento dell’ammenda, ovvero, in subordine, una congrua riduzione della stessa. Secondo la reclamante, essendosi disputata la gara in campo neutro, non sarebbe stato possibile per l’arbitro stabilire con certezza che le due o tre persone che rivolsero infamanti parole a contenuto razzista contro un giocatore erano propri sostenitori. A dire della Società inoltre, l’arbitro avrebbe male interpretato l’accaduto definendo impropriamente “cori” qualche urlo isolato di una o due persone, rivolte al calciatore di colore della squadra avversaria in seguito ad un fallo di gioco da questi commesso. Ad ulteriore sostegno del gravame, la reclamante deduceva l’assenza di precedenti specifici a carico dei propri sostenitori. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, diverse volte, nel corso del secondo tempo della gara in esame, un gruppo di circa dieci sostenitori locali, indirizzò cori razzisti nei confronti di un giocatore di colore della squadra avversaria, allorché lo stesso entrava in possesso del pallone. Una persona iniziava con un insulto e la stessa frase veniva ripetuta dagli altri sostenitori. Ha escluso che qualcuno dei presenti sia intervenuto per fare cessare detti comportamenti. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante in ordine ai fatti loro contestati, alla luce delle risultanze istruttorie, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata; n disattese le argomentazioni della Società volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità in ordine ai cori razzisti di alcuni propri sostenitori, in quanto non risulta che altri abbiano annullato nell’immediatezza l’offensività dei cori medesimi né che abbiano manifestato la loro dissociazione da tali condotte illecite né che la Società abbia posto in essere quanto nelle sue possibilità per farli cessare; n ritenuto tuttavia che la pena possa essere contenuta nel minimo edittale previsto dall’art. 10 del Codice di giustizia sportiva, tenuto conto anche della categoria di appartenenza della Società; n visti gli artt. 2 e 9 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Casinina, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00 (mille) ed ordina restituirsi la relativa tassa.
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