COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VILLA 2003 avverso esito gara Borgo Antico Osimo – Villa 2003, del 30.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. VILLA 2003 avverso esito gara Borgo Antico Osimo – Villa 2003, del 30.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H”.
Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.
La Commissione Disciplinare,
visti gli artt. 29, comma 5, e 42, comma 6, del Codice di giustizia sportiva,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Villa 2003 per difetto di contraddittorio.
Si incameri la relativa tassa.
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