COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 26/03/2005 GARA DEL 26/03/2005 CAMERANO CALCIO – FALCONARESE
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 26/03/2005
GARA DEL 26/03/2005 CAMERANO CALCIO - FALCONARESE
A scioglimento della riserva di cui al C.U.124/05; Esaminato il reclamo ritualmente preannunciato dalla Società Falconarese con il quale la stessa viene a richiedere la ripetizione della gara in oggetto avendo l'arbitro,a proprio dire,sospeso l'incontro al 75' del secondo tempo con decisione unilaterale a seguito delle gravi condizioni in cui versava un calciatore della Società Falconarese, poi trasportato all'Ospedale con un'autoambulanza; Deduceva inoltre la reclamante che il calciatore suddetto era stato colpito da un avversario circa dieci minuti prima di cadere a terra privo di sensi; Esaminate le controdeduzioni della Società Camerano con le quali la stessa nulla rileva in ordine ai fatti posti a fondamento del reclamo, limitandosi ad evidenziare l'infondatezza di altre affermazioni della reclamante irrilevanti comunque ai fini del decidere sul ricorso in oggetto; Letto il referto arbitrale,l'allegato supplemento di gara e l'ulteriore supplemento inviato a questo Giudice su richiesta dello stesso; Preso atto che il direttore di gara afferma che,al 40' del secondo tempo il calciatore della Società Falconarese Valeri Janez durante una normale azione di gioco,senza essere toccato da alcun avversario o compagno cadeva a terra nei pressi del centrocampo e che avvicinandosi al calciatore si accorgeva della gravità delle condizioni dello stesso. Veniva praticato poi al ridetto calciatore il massaggio cardiaco ed immediatamente chiamata un'autoambulanza che provvedeva poi a mezzo dei propri addetti a soccorrere il giocatore ed a trasportarlo in Ospedale. Il direttore di gara dichiara poi che alle 17,08 vi erano le oggettive condizioni per riprendere regolarmente la gara,ma mentre il capitano della Società Camerano si dichiarava pronto a proseguire l' incontro,il capitano della Società Falconarese sig. Bussoletti Emanuele evidenziava all'arbitro che la sua squadra non era disposta a riprendere il gioco e che tale intendimento lo avrebbe esplicitato con una dichiarazione scritta.Contestualmente tutti i calciatori della Società Falconarese si recavano negli spogliatoi abbandonando il terreno di gioco. A questo punto l'arbitro fischiava la sospensione definitiva della gara emettendo il triplice fischio. Successivamente,nello spogliatoio dell'arbitro il capitano della società Falconarese si rifiutava di rilasciare dichiarazione scritta in ordine all'intendimento rappresentato al direttore di gara di non continuare l'incontro da parte della propria squadra. Considerato che il referto di gara ed i successivi supplementi costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell'articolo 31 C.G.S. in ordine al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; Ritenuto che nel caso di specie l'arbitro nulla rileva in ordine a presunti comportamenti violenti in danno del calciatore Valeri Janez da parte di tesserati della Società Camerano ed invece dichiara che malgrado vi fossero le condizioni per proseguire con regolarità la gara la stessa doveva essere definitivamente sospesa al 40' del secondo tempo per la rinuncia della Società Falconarese a riprendere il gioco; Visto l'articolo 53 N.O.I.F. nonchè il disposto di cui al C.U.1/05 pag.29; P.Q.M.;
si decide
di respingere il reclamo ritualmente proposto dalla Società Falconarese per i motivi di cui in narrativa e di incamerare la relativa tassa;
di sanzionare la Società Falconarese con la perdita della gara con il risultato di Camerano: 3, Falconarese 0;
di penalizzare la Società Falconarese di un punto in classifica e di comminare alla stessa l'ammenda di euro 150 quale prima rinuncia.