COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. P.S.V. NERONE avverso esito gara Serra Sant’Abbondio – P.S.V. Nerone, del 30.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. P.S.V. NERONE avverso esito gara Serra Sant’Abbondio – P.S.V. Nerone, del 30.3.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 1, l’A.C. - P.S.V. Nerone ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Pigna Alberto, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 49 del 30.3.2005 del Comitato Provinciale di Pesaro.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
La F.C. Serra Sant’Abbondio, con missiva del 7 aprile 2005, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte, ai sensi dell’art. 29, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva;
esperiti i dovuti accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Pigna Alberto, espulso nella gara Borgo Metauro – Serra Sant’Abbondio del 26 marzo u.s., avrebbe dovuto scontare la conseguente ed automatica squalifica per una gara, come confermata nel citato Com. Uff. n. 49, non partecipando al successivo incontro del medesimo Campionato, cioè quello in esame;
rilevato che a norma dell’art. 41, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo, alla quale pertanto deve attribuirsi mero valore dichiarativo;
ritenuto pertanto che il ridetto calciatore Pigna Alberto ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare;
visti gli artt. 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.C. – P.S.V. Nerone, per l’effetto infliggendo alla F.C. Serra Sant’Abbondio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata, al sig. Valentini Vittorio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Pigna Alberto la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata di gara.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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