COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMATORI CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Amatori Corridonia – Pollenza Calcio, del 30.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 41 del 6.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMATORI CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Amatori Corridonia – Pollenza Calcio, del 30.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 41 del 6.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava: a) a) all’A.S.D. Amatori Corridonia Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara emarginata per il comportamento aggressivo e violento ascritto ai propri tesserati; b) b) dell’ammenda di € 150,00 “per il comportamento della propria panchina e dei propri sostenitori, che per tutta la durata del secondo tempo hanno tenuto un comportamento minaccioso e gravemente ingiurioso nei confronti dell’arbitro”; c) c) la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006 al calciatore Petritoli Danilo per atti di violenza nei confronti di avversari e direttore di gara; d) d) la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2005 al massaggiatore Perfetti Giuseppe per avere tentato di colpire con un pugno l’arbitro; e) e) la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Giorgi Alessandro per avere inseguito e colpito con un calcio un avversario; f) f) la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Carpineti Vincenzo “per aver spinto con una mano la spalla destra dell’arbitro, senza provocare dolore, urlandogli una frase ingiuriosa ed allontanato a stento da due suoi compagni”; g) g) la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Marinangeli Massimo “per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amatori Corridonia, rigettando in parte gli addebiti ascritti ai propri tesserati e deducendo le ripetute provocazioni poste in essere dagli avversari nei loro confronti. La medesima reclamante concludeva invocando una riduzione di tutte le sanzioni impugnate. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame relativamente alla sanzione comminata al dirigente Cartechini Massimiliano, nell’occasione assistente arbitrale di parte, in quanto inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; ritenuto che, per esigenze di celerità, si debba stralciare la posizione dei calciatori Giorgi Alessandro, Marinangeli Massimo e Carpineti Vincenzo, i comportamenti dei quali, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, sono stati ridimensionati nella loro obiettiva gravità; ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle relative sanzioni impugnate, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Amatori Corridonia, così decide: a) lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente Cartechini Massimiliano; b) lo accoglie relativamente alle sanzioni delle squalifiche, per l’effetto riducendole, inflitte ai seguenti calciatori: - Giorgi Alessandro e Marinangeli Massimo a due giornate di gara; - Carpineti Vincenzo a tre giornate di gara. Fissa per la prosecuzione del procedimento la riunione del 28 aprile 2005. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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