COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CINGOLI CALCIO avverso sanzioni merito gara G. Leopardi – Cingoli Calcio, del 26.3.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 119 del 31.3.2005

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CINGOLI CALCIO avverso sanzioni merito gara G. Leopardi – Cingoli Calcio, del 26.3.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 119 del 31.3.2005 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Marziali Michele, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per aver spinto al petto l’arbitro in segno di protesta, rivolgendo allo stesso frasi minacciose.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cingoli Calcio, negando ogni addebito a carico del proprio calciatore, contestando la veridicità del referto arbitrale in merito ai fatti contestatigli e fornendo una diversa versione degli stessi. A dire della reclamante il proprio tesserato, nell’occasione, in qualità di capitano, si limitò a chiedere spiegazioni al direttore di gara in merito ad una sua decisione tecnica, ma senza spintonarlo né minacciarlo. A fine gara lo stesso calciatore avrebbe voluto scusarsi con l’arbitro, ma questi si rifiutò di riceverlo chiudendogli la porta dello spogliatoio in faccia. Concludeva la reclamante invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, rapportandola alla effettiva gravità dei fatti come riferiti. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, deducendo altresì l’assenza di precedenti specifici a carico del proprio tesserato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere espulso il calciatore Marziali perchè, dopo una sua decisione tecnica non condivisa, gli si avvicinò e lo spinse all’indietro appoggiandogli una mano sul petto. Lo stesso calciatore, dopo l’espulsione, proferì minacce nei suoi confronti, reiterando tale comportamento anche da fuori del recinto del campo di gioco. A fine gara, il Marziali, ricevuto dall’arbitro, si limitò a cercare di spiegargli l’accaduto. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; ritenuta provata la responsabilità del calciatore Marziali in ordine ai fatti ascrittigli; ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero ad escludere la responsabilità del proprio tesserato in ordine ai fatti contestatigli; ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e che pertanto non possa essere riformata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cingoli Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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