COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PENNESE avverso esito gara A.S. Pennese – S.S. Settembrina, del 9.4.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°133 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PENNESE avverso esito gara A.S. Pennese – S.S. Settembrina, del 9.4.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 1, l’A.S. Pennese ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Pennente Diego in posizione irregolare perchè squalificato per una gara con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 119 del 31 marzo 2005. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Pennente Diego, espulso nella gara Telusiano – Settembrina, del 23 marzo 2005, ha scontato la conseguente ed automatica squalifica per una gara, come confermata nel citato Com. Uff. n. 119, non partecipando al successivo incontro del medesimo Campionato: Settembrina – Maglianese, del 26 marzo 2005; rilevato che a norma dell’art. 41, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo, alla quale pertanto deve attribuirsi mero valore dichiarativo; ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pennese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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