COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE CALCIO avverso decisioni merito gara Spes Valdaso – Grottese Calcio, del 12.3.2005 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. n. 47 del 23.3.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°138 del 29/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE CALCIO avverso decisioni merito gara Spes Valdaso – Grottese Calcio, del 12.3.2005 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” - Com. Uff. n. 47 del 23.3.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, decidendo sul reclamo proposto dalla Polisportiva Grottese Calcio con il quale chiedeva la ripetizione della gara emarginata, deducendone la irregolarità per l’errore tecnico dell’arbitro che non avrebbe consegnato la distinta di gara della squadra avversaria prima dell’incontro, lo rigettava in base alle dichiarazioni dell’arbitro, il quale nel supplemento di referto asseriva di avere consegnato la distinta solo a fine gara perché nessuna tempestiva richiesta in tal senso gli era stata formulata dalla Società interessata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Grottese Calcio deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con la conseguente statuizione della ripetizione della gara L’arbitro sarebbe incorso nell’errore tecnico di non avere consegnato la distinta di gara della squadra avversaria all’odierna reclamante prima dell’inizio dell’incontro, nonostante le reiterate richieste in tal senso tempestivamente formulategli dal proprio dirigente accompagnatore ufficiale e dall’allenatore, asserendo che il vizio verificatosi l’avrebbe privata della facoltà di controllo sulla regolarità del parco giocatori avversari, con ciò inficiando la regolarità della gara in esame. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale su quanto asserito. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di non avere ricevuto richiesta alcuna da parte dell’odierna reclamante in merito alla omessa consegna delle distinte di gara prima dell’inizio dell’incontro. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ribadito che gli atti ufficiali e le successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, costituiscono fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti, né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; rilevato che l’art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nel prevedere che una copia dell’elenco dei calciatori deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara, dispone espressamente che “la mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi”; ritenuto pertanto che la formulazione della norma sopra trascritta lascia chiaramente intendere che l’invalidità della gara è subordinata non alla semplice omissione o ritardo da parte dell’arbitro nella consegna dell’elenco dei calciatori, bensì alla omissione o ritardo che consegua ad una espressa e tempestiva richiesta; rilevato che nel caso che ci occupa la reclamante non ha espressamente richiesto all’arbitro la consegna della distinta di gara della squadra avversaria prima dell’inizio dell’incontro in esame; ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Grottese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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