COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 05/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA OFFIDA avverso sanzioni merito gara Offida – Elpidiense, del 19.3.2005 – Campionato Juniores Regionale , girone “D” – Com. Uff. n. 115 del 24.03.2005. .
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°140 del 05/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA OFFIDA avverso sanzioni merito gara Offida - Elpidiense, del 19.3.2005 – Campionato Juniores Regionale , girone “D” – Com. Uff. n. 115 del 24.03.2005. .
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe comminava al calciatore Perozzi Simone, tesserato della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007 perchè “a seguito di una decisione assunta dall’arbitro, si avvicinava allo stesso protestando energicamente e spintonandolo piu’ volte al petto. Nel momento in cui il direttore di gara estraeva il cartellino rosso per espellerlo, il giocatore pur se trattenuto dai propri compagni di squadra appoggiava la mano sull’orecchio dell’arbitro spingendo violentemente la testa procurando dolore al collo. Veniva allontanato dai propri compagni ed in tale frangente insultava e minacciava l’arbitro. Successivamente dalla tribuna reiterava negli insulti e nelle minacce”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S. Polisportiva Offida, la quale, pur deplorando il comportamento del proprio tesserato, asseriva che il Perozzi si avvicinò con impeto al direttore di gara per protestare in merito ad una sua decisione tecnica non condivisa, ma senza l’intenzione di addivenire ad alcun contatto fisico con lo stesso.
Sarebbe stata quindi assolutamente involontaria la presunta spinta effettuata con l’appoggio della mano all’orecchio dell’arbitro.
La reclamante negava ogni addebito a carico del proprio tesserato, contestando sul punto la veridicità del referto arbitrale, in merito al comportamento ascritto al proprio calciatore una volta in tribuna, dopo essere stato espulso, in quanto lo stesso, abbandonato il terreno di gioco, rimase nello spogliatoio sino a fine gara.
La medesima Società concludeva chiedendo, rilevatane l’eccessività e la sproporzione, una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, evidenziando altresì la giovane età ed i buoni precedenti del calciatore sanzionato.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Perozzi, espulso per frase ingiuriosa nei suoi confronti, gli si avvicinò dandogli una forte spinta al fianco e poi una spinta laterale, provocandogli dolore al collo, in entrambi i casi dapprima appoggiando le mani e poi spingendo. Una volta in tribuna, lo stesso calciatore proferiva insulti all’indirizzo dell’arbitro.
LA COMMISSIONE
a) a) letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
b) b) ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Perozzi vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto comunque emergenti, della giovane età del tesserato e dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo sopra proposto dalla Società Polisportiva Offida, per l’effetto riducendo al 31 dicembre 2005 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Perozzi Simone.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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