COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 05/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Colbuccaro – Cluentina, del 30.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 41 del 6.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°140 del 05/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Colbuccaro – Cluentina, del 30.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 41 del 6.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Colbuccaro la sanzione dell’ammenda di € 120,00 “per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro per tutto il secondo tempo da parte dei propri tifosi, uno dei quali, in una occasione, lanciava un pallone contro il direttore di gara senza colpirlo. A fine gara una decina di questi si arrampicavano sulla rete di recinzione ed un esagitato sputava contro l’arbitro senza colpirlo.”
Lo stesso Giudicante infliggeva al sig. Pieroni Flavio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della Polisportiva Colbuccaro, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del Codice di giustizia sportiva fino al 31 maggio 2005 ”per comportamento minaccioso e reiteratamente e gravemente ingiurioso nei confronti del direttore di gara e sulla classe arbitrale”.
Infine comminava al sig. Lisi Giovanni, nell’occasione assistente di parte dell’arbitro, la sanzione dell’inibizione fino al 25 aprile 2005.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Colbuccaro, contestando la veridicità del referto arbitrale in merito ai fatti ascritti ai propri tesserati e sostenitori e fornendo una propria e diversa versione degli stessi.
A dire della reclamante, non risponderebbe al vero che un proprio sostenitore abbia lanciato il pallone contro l’arbitro: in realtà si trattò di una sollecita restituzione del pallone che era uscito dal terreno di gioco.
Sarebbe altresì inverosimile che uno spettatore abbia tentato di colpire il direttore di gara con uno sputo, vista la distanza tra la rete di recinzione ed il tragitto che atleti ed arbitro devono percorrere per raggiungere gli spogliatoi.
Vi furono contestazioni dei propri sostenitori, ma solamente al termine dell’incontro e per la tensione agonistica del momento.
Il dirigente Pieroni, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, allontanato dall’arbitro per proteste, lasciò il terreno di gioco senza proferire parola. Al termine dell’incontro lo stesso dirigente invitava il direttore di gara ad assumere un comportamento più consono alla situazione, dopo essergli stata negata la possibilità di riprendere i documenti di riconoscimento dei calciatori della propria squadra.
La reclamante concludeva chiedendo una sensibile riduzione di tutte le sanzioni impugnate.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che i sostenitori locali nel corso del primo tempo, diedero vita solo ad alcune proteste e sporadiche minacce nei suoi confronti. Verso la fine dell’incontro fu lanciato in campo un pallone, in precedenza uscito e non subito restituito, forse al solo scopo di perdere tempo.
Al termine della gara un sostenitore della reclamante, insultandolo, sputò verso l’arbitro senza colpirlo per la notevole distanza.
Il Pieroni, allontanato per proteste, alla notifica del provvedimento insultò il direttore di gara, reiterando in tale comportamento anche al termine dell’incontro allorchè lo stesso dirigente entrava nello spogliatoio dell’arbitro per ritirare i documenti della propria squadra.
LA COMMISSIONE
a) a) letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
b) b) rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente Lisi Giovanni ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, in quanto inferiore ad un mese;
c) c) ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, i comportamenti del Pieroni e dei sostenitori dell’odierna reclamante sono stati ridimensionati nella loro obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, tenuto altresì conto della categoria di appartenenza della Società sanzionata;
d) d) visto l’art. 9 del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
sul reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro, così decide:
a) a) lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Lisi Giovanni;
b) b) lo accoglie per la parte relativa alla sanzione dell’ammenda comminata alla Società, per l’effetto riducendola ad € 60,00 (sessanta/00);
c) c) lo accoglie per la parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Pieroni Flavio riducendola al 15 maggio 2005.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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