COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 05/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMATORI CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Amatori Corridonia – Pollenza Calcio, del 30.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 41 del 6.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 05/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMATORI CORRIDONIA avverso sanzioni merito gara Amatori Corridonia – Pollenza Calcio, del 30.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 41 del 6.4.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra altre sanzioni, comminava, per quanto interessa la presente decisione: a) a) all’A.S.D. Amatori Corridonia Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara emarginata per il comportamento aggressivo e violento ascritto ai propri tesserati e dell’ammenda di € 150,00 “per il comportamento della propria panchina e dei propri sostenitori, che per tutta la durata del secondo tempo hanno tenuto un comportamento minaccioso e gravemente ingiurioso nei confronti dell’arbitro”; b) b) la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006 al calciatore Petritoli Danilo per atti di violenza nei confronti di avversari e direttore di gara; c) c) la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2005 al massaggiatore Perfetti Giuseppe per avere tentato di colpire con un pugno l’arbitro; Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amatori Corridonia, rigettando in parte gli addebiti ascritti ai propri tesserati e deducendo le ripetute provocazioni poste in essere dagli avversari nei loro confronti. La medesima reclamante concludeva invocando l’annullamento ovvero una riduzione di tutte le sanzioni impugnate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che al cinquantesimo minuto del secondo tempo, dopo la rete del vantaggio della squadra ospite, si accendevano dei disordini che lo inducevano ad interrompere definitivamente l’incontro, ritenendo che vi fosse concreto pericolo per l’incolumità dei giocatori del Pollenza, fatti oggetto di aggressione fisica e verbale da parte della generalità dei componenti della squadra dell’A.S.D. Amatori Corridonia. Precisava, inoltre, che mentre stava uscendo dal campo, il calciatore della squadra ospitante Petritoli, lo insultava e lo raggiungeva con due colpi a mano aperta sulla nuca, procurandogli momentaneo dolore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il direttore di gara precisava di non aver notato nessun episodio, avente per protagonista lo stesso Petritoli, nel quale questi avesse riportato o lamentato la rottura dei denti. Lo stesso direttore di gara riferiva che il Perfetti, massaggiatore della squadra ospitante, nel caos venutosi a creare prima della sospensione della gara, si era scagliato contro di lui come per colpirlo con un pugno, senza riuscire nel suo intento poiché bloccato da due giocatori dell’A.S.D. Amatori Corridonia. Il comportamento del pubblico locale, infine, era valutato dal direttore di gara come ingiurioso nei suoi confronti per tutto l’arco della gara, sino a divenire particolarmente ingiurioso verso il termine della stessa. LA COMMISSIONE · · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · · rilevato che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, n. 2, delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; · · rilevato altresì che, a norma dell’art. 12, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare; · · rilevato che dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al cinquantesimo minuto del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra ospite, si accendevano dei disordini in seguito ai quali il direttore di gara stesso, temendo per l’incolumità dei giocatori del Pollenza sospendeva definitivamente l’incontro; · · ritenuto che detta decisione dell’arbitro appare pienamente giustificata per quanto avvenuto sul campo ed in particolare per i comportamenti posti in essere dai tesserati dell’A.S.D. Amatori Corridonia, la quale, risponde della loro condotta, a titolo di responsabilità oggettiva, a norma dell’art. 2, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva; · · rilevato, altresì che a norma dell’art. 9, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva, l’A.S.D. Amatori Corridonia debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, anche della condotta dei propri sostenitori, resisi, nell’occasione, responsabili di comportamenti reiteratamente offensivi nei confronti del direttore di gara; · · ritenuto che si debba addivenire alle invocate riduzioni delle sanzioni impugnate, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto comunque emergenti ed alla luce dei parametri sezionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Amatori Corridonia, così decide: a) a) riduce al 30 giugno 2005 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Petritoli Danilo; b) b) riduce al 15 maggio 2005 la sanzione della squalifica comminata al massaggiatore Giuseppe Perfetti; c) c) riduce ad € 100,00 (cento/00) la sanzione dell’ammenda inflitta alla medesima Società; d) d) conferma nel resto la delibera impugnata. Sulla tassa reclamo si è già disposto con la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 133 del 21 aprile 2005.
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