COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°141 del 05/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS DOMENICO E DELLA SOCIETA’ A. S. PICCHIO CALCIO A CINQUE.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°141 del 05/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS DOMENICO E DELLA SOCIETA’ A. S. PICCHIO CALCIO A CINQUE. Con provvedimento del 14 febbraio 2005 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere della violazione dell’art. 39 delle N.O.I.F. e dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva: - - il primo per avere preso parte a tre gare del campionato in corso pur non essendo tesserato; - - la Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l’operato dei propri dirigenti per avere schierato il ridetto calciatore in posizione irregolare per difetto di tesseramento nelle stesse gare. Con nota del 28 febbraio 2005 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del Comitato Regionale Marche, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 4 aprile 2004, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Nei termini di rito l’A.S. Picchio Calcio a Cinque presentava una memoria difensiva, nella quale chiedeva il rigetto del deferimento perché infondato in fatto ed in diritto. Risultando il calciatore De Angelis Domenico svincolato dalla società Libero Sport Ascoli a far data dal 1° luglio 2004, deduceva la medesima Società di avere inviato, con raccomandata a.r. del 23 luglio 2004, al competente Comitato Regionale Marche, il modulo “Aggiornamento Posizione di Tesseramento” n. 251422, debitamente sottoscritto dallo stesso calciatore, che pertanto doveva ritenersi regolarmente tesserato a proprio favore. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti le parti deferite. Il De Angelis, contestando gli addebiti, asseriva di avere tempestivamente e ritualmente inoltrato al Comitato Regionale Marche la richiesta di svincolo, inviandola in data 16 giugno 2004 con raccomandata a.r. ricevuta in data 17 giugno 2004 e di essersi quindi regolarmente tesserato in data 23 luglio 2004 a favore dell’A.S. Il Picchio. La Società chiedeva il proscioglimento dai fatti addebitati per l’infondatezza dell’incolpazione, assumendo di non avere commesso alcuna violazione e di avere operato nel rispetto della normativa Federale, avendo inoltrato regolarmente il tesseramento del De Angelis al Comitato Regionale Marche in data 23 luglio 2004. Invitate a concludere, le parti chiedevano il proscioglimento, riportandosi la Società alla memoria presentata, insistendo nelle richieste ivi formulate. LA COMMISSIONE - - letti gli atti del procedimento; - - ascoltate le conclusioni delle parti; - - ritenuto che appare pregiudiziale esaminare la tempestività, anche se non eccepita dalle parti deferite, del deferimento a questa Commissione da parte del Presidente del Comitato Regionale Marche; - - rilevato a che a norma dell’art. 42, 4° comma, del C.G.S. il deferimento per posizione irregolare di calciatori deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara; - - rilevato che il deferimento in esame è stato disposto dal Presidente del Comitato Regionale Marche in data 14 febbraio 2005 e quindi ben oltre il termine di giorni sette dallo svolgimento delle gare alle quali ha preso parte il calciatore De Angelis; - - visto il principio espresso dalla Ecc.ma Corte Federale con parere del 22 maggio 2003 circa la perentorietà dei termini di cui al citato art. 42 C.G.S.; - - ritenuto che, per la parte del deferimento relativa alla violazione di norme regolamentari, perseguibili ai sensi dell’art. 42, 7° comma, del C.G.S., è pregiudiziale la decisione della Commissione Tesseramenti circa la regolarità del tesseramento del calciatore De Angelis Domenico in favore dell’A.S. Picchio Calcio a Cinque; P.Q.M. così decide: - - dichiara inammissibile, per tardività, il deferimento in epigrafe avverso l’esito delle gare sopra indicate alle quali il calciatore De Angelis Domenico avrebbe preso parte in posizione irregolare per difetto di tesseramento; - - sospende il procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti con richiesta di giudizio in merito. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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