COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°143 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CIABBINO avverso sanzioni merito gara Piazzarola – Ciabbino, del 16.4.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” – Com. Uff. n. 55 del 20.4.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°143 del 12/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. CIABBINO avverso sanzioni merito gara Piazzarola – Ciabbino, del 16.4.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” - Com. Uff. n. 55 del 20.4.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Buonvecchi Guido, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 16 aprile 2008 “perchè a seguito di una azione concitata all’interno dell’area di rigore il giocatore si avvicinava all’arbitro e lo colpiva con un pugno al petto sferrato con entrambe le mani procurandogli dolore per circa 20 secondi.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Ciabbino, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva e sproporzionata sia rispetto alla realtà dei fatti sia in confronto con la giurisprudenza formatasi rispetto ad episodi analoghi.
A dire della reclamante il proprio calciatore, nell’occasione, si avvicinò al direttore di gara per reclamare un rigore non concesso e lo spinse con un semplice gesto di stizza.
Resosi conto dell’accaduto, lo stesso calciatore chiedeva scusa al direttore di gara, prima di abbandonare il terreno di gioco, senza protestare, in seguito all’espulsione.
Al termine dell’incontro il Buonvecchi rinnovava le proprie scuse al direttore di gara.
Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, asserendo che il proprio tesserato, nell’occasione, si limitò a spingere con entrambe le mani l’arbitro, peraltro con un gesto istintivo.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il Buonvecchi, nell’occasione, lo colpì con un pugno a due mani al petto procurandogli momentaneo dolore. Ha confermato le ripetute scuse ed il sincero pentimento del calciatore sanzionato.
1. 8. LA COMMISSIONE
· · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· · ritenuta provata la responsabilità del Buonvecchi in ordine al fatto ascrittogli, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva;
· · ritenuto che la condotta violenta posta in essere dal Buonvecchi nei confronti dell’arbitro sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave;
· · ritenuto tuttavia, ai fini disciplinari che qui interessano, avuto riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo, con un gesto istintivo, realizzato in un unico contesto e frutto di un improvviso impulso;
· · ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto che lo stesso calciatore lasciò, successivamente, il campo, senza creare ulteriori problemi, del suo sincero pentimento e dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
2. 9. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Ciabbino, per l’effetto riducendo al 30 marzo 2006 la sanzione della squalifica del calciatore Buonvecchi Guido.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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