COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°146 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara S.S. Sampaolese – A.S. Montignano, del 23.4.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 137 del 28.4.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°146 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara S.S. Sampaolese – A.S. Montignano, del 23.4.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 137 del 28.4.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Cotichella Urbano, dirigente della reclamante la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2005 perchè “già inibito sino al 30 aprile 2005 per tutta la gara teneva un comportamento gravemente offensivo, minaccioso ed intimidatorio nei confronti dell’arbitro, reiterando in tale condotta anche al termine dell’incontro. Riconosciuto personalmente dall’arbitro pur non essendo inserito in distinta.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sampaolese Calcio, contestando la ricostruzione dei fatti come riportati nel referto arbitrale e fornendo una propria e diversa versione degli stessi. Ammetteva la reclamante che i propri sostenitori, tra i quali il Cotichella, disapprovando l’operato del direttore di gara, in alcune occasioni protestarono rumorosamente nei suoi confronti. Lo stesso Cotichella, a fine gara, reiterava tali proteste a voce alta da fuori del campo, in prossimità degli spogliatoi. L’arbitro, sollecitato in tale senso dal Cotichella per altra gara sullo stesso campo, lasciava l’impianto sportivo senza problemi, a riprova che nessuna seria minaccia o azione violenta fu messa in atto nei suoi confronti. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata, ovvero, in subordine, rilevatane l’eccessività, un’equa riduzione della stessa. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere con certezza individuato tra il pubblico presente, il Cotichella, il quale per tutta la durata dell’incontro lo apostrofò con insulti e minacce. Lo stesso reiterò tale condotta offensiva e minacciosa anche al termine della gara, introducendosi all’interno degli spogliatoi. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n ritenuto che il valore di prova privilegiata delle dichiarazioni dell’arbitro, nonché la precisione e l’intrinseca attendibilità delle stesse, confermano la responsabilità del dirigente Cotichella in ordine ai fatti ascrittigli; n n ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità, risultando l’esattezza della decisione impugnata; n n ritenuto che la sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e che della stessa deve essere data conferma. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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