COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°146 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Falconarese – Nuova Folgore, del 2.5.2005 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 49 del 4.5.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°146 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Falconarese – Nuova Folgore, del 2.5.2005 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2005 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Aieta Francesco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “al termine della gara, nel piazzale antistante gli spogliatoi, dopo essersi cambiato, l'arbitro notava un giocatore della Soc. Falconarese che piangeva, aveva uno zigomo gonfio e perdeva sangue dal naso. L'arbitro accertava che c'era stato "un qualcosa" tra il tesserato della Nuova Folgore Aieta Francesco ed il giocatore della Falconarese. Lo stesso Aieta Francesco ammetteva al direttore di gara di aver colpito con due pugni al volto l'antagonista perchè da questi provocato in maniera non meglio indicata.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Nuova Folgore, chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta al proprio tesserato. A dire della reclamante il calciatore Aieta avrebbe colpito l’avversario che lo aveva aggredito, nel solo intento di difendersi. Peraltro il tutto si sarebbe svolto al di fuori dell’area dell’impianto sportivo, sul suolo pubblico del parcheggio antistante lo stadio e quanto refertato dal direttore di gara sarebbe frutto di testimonianze, come tali di parte e distorte per la concitata situazione ambientale creatasi. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Il direttore di gara ha riferito di avere raccolto la dichiarazione dello stesso calciatore Aieta, il quale ammetteva di avere colpito un avversario perchè lo aveva provocato. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n ritenuto che il fatto di violenza ascritto al calciatore sanzionato ed avvenuto nel parcheggio dell’impianto sportivo, sia palesemente connesso allo svolgimento della gara; n n ritenuto che l’obiettiva gravità dell’episodio riferito dal direttore di gara e confessato dallo stesso calciatore sanzionato, non consente di accogliere l’istanza dell’odierna reclamante e neppure di ridurre la sanzione impugnata; n n ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Nuova Folgore ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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