COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°88 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA ISOLA DI FANO avverso sanzioni merito gara Isola di Fano – Tavernelle, dell’8.1.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 74 del 13.1.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°88 del 10/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA ISOLA DI FANO avverso sanzioni merito gara Isola di Fano – Tavernelle, dell’8.1.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 74 del 13.1.2005.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Droghini Romolo, dirigente della reclamante e, nell’occasione, assistente di parte dell’arbitro, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2005 “per aver spintonato più volte l’arbitro a fine gara, senza causare alcuna conseguenza fisica.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Polisportiva Isola di Fano, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato, contestando la veridicità del referto arbitrale.
A dire della reclamante, nell’occasione, il Droghini si limitò ad accompagnare il direttore di gara verso lo spogliatoio, senza assolutamente spintonarlo.
La Società concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata, ovvero, in subordine, una equa riduzione della stessa.
Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, asserendo che il Droghini, nell’occasione, appoggiò una mano sulla spalla dell’arbitro invitandolo a rientrare negli spogliatoi, senza spingerlo. Nel fare ciò probabilmente offese verbalmente il direttore di gara.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Droghini, a fine gara, protestò smodatamente nei suoi confronti, escludendo tuttavia decisamente da tale condotta qualsivoglia intento o contenuto di violenza.
LA COMMISSIONE
n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n n ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che il comportamento del Droghini debba essere ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, privo di qualsivoglia intento o contenuto di violenza;
n n ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Polisportiva Isola di Fano, per l’effetto riducendo al 28 febbraio 2005 la sanzione del dirigente Droghini Romolo ed ordina restituirsi la relativa tassa.
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