COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN CRISPINO CALCIO “A5” avverso decisioni merito gara Circolo Sportivo Panda – San Crispino Calcio “A5”, del 17.12.2004 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” – Com. Uff. n. 32 del 12.1.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN CRISPINO CALCIO “A5” avverso decisioni merito gara Circolo Sportivo Panda – San Crispino Calcio “A5”, del 17.12.2004 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” - Com. Uff. n. 32 del 12.1.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, decidendo sul reclamo proposto dalla società San Crispino Calcio “A5” avverso il risultato della gara emarginata per irregolarità del campo di gioco, lo dichiarava inammissibile perché non preceduto da riserva scritta prima della gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società San Crispino Calcio “A5” deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con la conseguente decisione del gravame nel merito. LA COMMISSIONE · · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; · · rilevato che il reclamo in prima istanza non è stato preceduto dalla dovuta riserva scritta all’arbitro prima della gara, vertendo la lagnanza su questione riguardante il campo di gioco, che si assume non omologato e comunque diverso da quello abitualmente usato dalla Società ospitante; · · rilevato che l’asserita irregolarità sarebbe preesistente all’inizio dell’incontro e non sopravvenuta, e che solamente quest’ultima avrebbe consentito la riserva verbale all’arbitro durante la gara stessa, peraltro comunque non presentata; · · rilevato che la riserva scritta all’arbitro prima della gara, nella materia dedotta dalla reclamante nel gravame, è richiesta a pena di inammissibilità; · · ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio; · · visto l’art. 32 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società San Crispino Calcio “A5” ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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