COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA LUNANO avverso sanzioni merito gara Lunano – Cantianese, del 13.2.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 92 del 17.2.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA LUNANO avverso sanzioni merito gara Lunano – Cantianese, del 13.2.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 92 del 17.2.2005.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla Polisportiva Lunano le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 e della squalifica del campo di gioco per una gara “per aver il custode dell’impianto sportivo afferrato per il collo il direttore di gara rivolgendo allo stesso frasi offensive e minacciose, nel mentre lo stesso a seguito di una rissa accesasi in campo stava tentando di raggiungere il proprio spogliatoio dopo aver sospeso definitivamente la gara.”
Lo stesso Giudicante comminava al sig. Severi Valentino, dirigente della reclamante, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell'art. 14 del Codice di giustizia sportiva, fino al 6 aprile 2005 perché “quale Dirigente addetto agli Ufficiali di gara non si adoperava in alcun modo per salvaguardare l’incolumità fisica del direttore di gara durante la rissa accesasi in campo.”
Il medesimo Giudice Sportivo infine squalificava per quattro gare effettive il calciatore Olivieri Alex Carmine perchè “espulso per farse gravemente offensiva rivolta all’arbitro, dopo la notifica del provvedimento, teneva un comportamento gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara unitamente ad altri giocatori, costringendo l’arbitro a sospendere la gara.”
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Lunano, deducendone l’infondatezza oltrechè la sproporzione rispetto allo svolgimento dei fatti e chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate.
Asseriva la reclamante che il calciatore Olivieri, espulso per una frase ingiuriosa rivolta al direttore di gara, si limitò ad avanzare a questi le proprie rimostranze per un provvedimento che riteneva ingiusto, senza mai oltrepassare il limite della protesta, anche se vivace.
A seguito delle proteste dei compagni di squadra per la detta espulsione, l’arbitro decretava anzitempo la fine dell’incontro, portandosi negli spogliatoi, dove veniva raggiunto dal sig. Severi, nell’occasione addetto all’arbitro, dal capitano della squadra e da un militare dei Carabinieri in servizio allo stadio. Tutti si adoperavano per tranquillizzare il direttore di gara che appariva in evidente stato di agitazione e che dichiarava di avere ricevuto, da persona non identificata, uno sputo durante le proteste seguite all’espulsione e di avere, per questo, sospeso definitivamente l’incontro.
La Società inoltre, nel precisare che il custode del campo, sig. Cervioni Giò Battista, risulta essere un proprio dirigente, negava ogni addebito a carico di questi, contestando sul punto la veridicità del referto arbitrale. In verità, a dire della reclamante, il direttore di gara, nella sua fuga verso gli spogliatoi, si scontrò con il custode che era posizionato nei pressi della porta di ingresso. Non vi furono atti o fatti violenti, né invasioni di campo e la situazione tornò immediatamente alla normalità senza alcun problema di sorta.
Tutti i dirigenti, l’addetto all’arbitro ed il capitano si adoperarono fin da subito, ponendo in essere ogni atto preventivo a tutela dell’incolumità dell’arbitro, anche se comunque la situazione era del tutto sotto controllo.
Nessun rimprovero, secondo la reclamante, potrebbe essere mosso al Severi, il quale svolse nel miglior modo il suo compito di addetto all’arbitro, assistendo e tranquillizzando il direttore di gara, in campo, negli spogliatoi e all’uscita dallo stadio.
Errata sarebbe la contestazione mossa dal Giudice Sportivo al Severi relativamente all’omessa salvaguardia dell’incolumità fisica del direttore di gara durante la rissa accesasi in campo, in quanto non vi fu alcuna aggressione fisica nei confronti dell’arbitro né tanto meno vi fu una rissa.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, negando ogni addebito in merito ai fatti ascritti al custode e proprio dirigente Cervioni Giò Battista, il quale si sarebbe accidentalmente scontrato con il direttore di gara in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere incontrato il custode al suo arrivo all’impianto sportivo e di averlo poi notato in mezzo al pubblico; successivamente, nel momento della sua corsa verso gli spogliatoi, di esserselo visto di fronte, dentro al campo. Il Cervioni lo insultò, afferrandolo con la mano destra al collo, stringendolo con forza fino a procurargli dei lividi. Divincolatosi, riuscì a rientrare nello spogliatoio, ove poi fu raggiunto da due Carabinieri e da un dirigente del Lunano.
Riferiva inoltre che il calciatore Olivieri, espulso per avergli rivolto una frase gravemente offensiva, lo inseguì, unitamente ad altri compagni di squadra, dopo l’avvenuta comunicazione della sospensione definitiva dell’incontro.
All’uscita dall’impianto sportivo, il direttore di gara venne accompagnato alla propria autovettura dai due Carabinieri e da un dirigente del Lunano.
LA COMMISSIONE
· · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· · rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata di gara ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. c), del Codice di giustizia sportiva;
· · rilevato che l’autore del comportamento posto in essere dal custode debba in realtà essere ascritto al sig. Cervioni Giò Battista, dirigente della reclamante;
· · ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie, sia il contestato comportamento omissivo dell’addetto all’arbitro, sia quello attribuito al giocatore Olivieri sono stati ridimensionati nella loro obiettiva gravità e che pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni loro comminate;
· · ritenuto, inoltre, che la sanzione comminata alla Società vada ridotta per essere risultato, l’autore della aggressione all’arbitro, un proprio dirigente e, come tale, passibile di ulteriore ed autonoma sanzione disciplinare.
P.Q.M.
sul reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Lunano così decide:
· · lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;
· · lo accoglie in relazione alle sanzioni inflitte:
a) al dirigente Severi Valentino, riducendogli l‘inibizione al 4 marzo 2005;
b) al calciatore Olivieri Alex Carmine, riducendogli la squalifica a due giornate di gara;
c) alla Società, riducendo l’ammenda ad € 50,00 (cinquanta).
Ordina restituirsi la relativa tassa.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche per i provvedimenti di competenza in ordine alla condotta ascritta al sig. Cervioni Giò Battista, dirigente della Polisportiva Lunano.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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