COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SILVESTRESE avverso sanzioni merito gara G.S. Capolinea 2000 – A.S.D. Silvestrese, del 13.2.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 39 del 16.2.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SILVESTRESE avverso sanzioni merito gara G.S. Capolinea 2000 – A.S.D. Silvestrese, del 13.2.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 39 del 16.2.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Di Mattia Rudi, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “dopo aver rivolto, a fine gara, frase irriguardosa all’arbitro, cercava di scagliarsi contro lo stesso ma veniva bloccato da un proprio compagno, seguitando a rivolgergli frasi offensive e minacciose.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Silvestrese chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione comminata dal primo Giudice al proprio tesserato. Ammetteva la reclamante che il Di Mattia, al termine dell’incontro, invitò il direttore di gara a “cambiare mestiere” perchè innervosito dal suo atteggiamento di rifiuto di dargli spiegazioni in merito ad una decisione tecnica assunta in occasione della segnatura di una rete. Negava ogni addebito a carico del proprio calciatore in ordine agli altri fatti ascrittigli. Asseriva infine la Società che, al termine della gara, ci furono momenti di agitazione, ma mai fu messa in pericolo l’incolumità dell’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il comportamento messo in atto dal Di Mattia si è limitato ad una smodata protesta, escludendone intenti violenti. LA COMMISSIONE · · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · · rilevato che a norma dell’art. 73 delle N.O.I.F. “non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti”; · · ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e dalle risultanze istruttorie, il comportamento del Di Mattia vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia contenuto di violenza; · · ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal Di Mattia, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Silvestrese, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Di Mattia Rudi a due giornate di gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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