COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CAMERINO CALCIO avverso decisioni merito gara S.S. Tre Torri – A.S. Camerino, del 1.2.2005 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 32 del 16.2.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CAMERINO CALCIO avverso decisioni merito gara S.S. Tre Torri – A.S. Camerino, del 1.2.2005 - Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” - Com. Uff. n. 32 del 16.2.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S. Camerino Calcio la sanzione sportiva della perdita della suindicata gara per 6 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 55,00 (prima rinuncia) per non essersi presentata per disputare l’incontro emarginato. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Camerino Calcio chiedendo l’annullamento delle sanzioni impugnate e conseguentemente il recupero della gara in esame. Deduceva la reclamante di non essersi presentata all’incontro in questione per disposizione del Comitato Provinciale di Macerata, che, con provvedimento apparso sul Com. Uff. n. 28 del 26 gennaio 2005, aveva sospeso, causa neve, tutte le gare di quella settimana. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n rilevato che, con provvedimento a carattere generale, pubblicato sul citato Com. Uff. n. 28, il Comitato Provinciale di Macerata disponeva che, “causa maltempo, tutte le gare di campionato (3° categoria, calcio a 5, allievi e giovanissimi “A”) in programma nei giorni 28/29/30 gennaio 2005, valevoli per la 2° giornata di ritorno, sono rinviate a data da destinarsi”; n n rilevato che la gara in esame, in programma il 29 gennaio 2005, valevole per la seconda giornata di ritorno, è da ritenersi tra quelle rinviate d’ufficio dal predetto Comitato Provinciale di Macerata, a nulla rilevando, ai fini del presente giudizio, il disposto posticipo della stessa al 1° febbraio 2005. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Camerino Calcio, annulla l’impugnata delibera, dando altresì mandato al Comitato Provinciale di Macerata per il recupero della suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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