COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°153 del 06/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA MONTEFIORE avverso esito gara Altidona – Pol. Montefiore, del 28.5.2005 – Campionato di Seconda Categoria – play-out – girone “G”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°153 del 06/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA MONTEFIORE avverso esito gara Altidona – Pol. Montefiore, del 28.5.2005 - Campionato di Seconda Categoria - play-out - girone “G”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 0, la Polisportiva Montefiore ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Libbinori Giuseppe in posizione irregolare per squalifica non del tutto scontata essendo stato lo stesso calciatore sanzionato per due gare effettive con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 140 del 5 maggio 2005. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. 1. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Libbinori Giuseppe, squalificato per due gare effettive con provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul citato Com. Uff. n. 140, a seguito dell’espulsione comminatagli nella gara Altidona – Campofilone, del 30 aprile 2005, ha scontato l’intera sanzione non prendendo parte al successivo incontro del medesimo Campionato: Real Centobuchi – Altidona e non partecipando alla gara di play-out di andata: Montefiore – Altidona;  rilevato che a norma dell’art. 14, 12° comma, del Codice di giustizia sportiva, il calciatore Libbinori ha scontato la seconda giornata di squalifica nella prima gara di play-out;  ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare. 2. 3. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Montefiore ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito, alle due Società interessate ed alla Corte d’Appello Federale.
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