COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°158 del 23/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GAGLIOLE F.C. avverso sanzioni merito gara A.S. Alto Chienti – Gagliole F.C., del 14.5.2005 – Play-out Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” –- Com. Uff. n. 146 del 19.5.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°158 del 23/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GAGLIOLE F.C. avverso sanzioni merito gara A.S. Alto Chienti – Gagliole F.C., del 14.5.2005 – Play-out Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” –- Com. Uff. n. 146 del 19.5.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla società Gagliole F.C. la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 “per aver alcuni propri sostenitori insultato e minacciato gli arbitri durante la gara e per aver alcuni di questi rivolto cori razzisti nei confronti di un giocatore di colore della squadra avversaria. Per aver inoltre durante la gara lanciato nel terreno di gioco una bomboletta senza colpire ed essere cinque esagitati entrati nel terreno di gioco per insultare e minacciare gli arbitri. Per aver infine al termine della gara alcuni tifosi lanciato in campo vari oggetti senza colpire.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Gagliole F.C. chiedendo una riduzione della sanzione impugnata, rapportandola così all’effettiva gravità dei fatti ed alla propria categoria di appartenenza. La stessa reclamante negava ogni addebito in ordine ai cori razzisti ascritti ai propri sostenitori, pur non potendo escludere che alcuni di questi possano aver rivolto frasi offensive ai calciatori avversari e quindi anche al giocatore straniero, peraltro non di colore. Ammetteva la reclamante che un proprio sostenitore lanciò una bomboletta di gas di una tromba acustica in campo come reazione per essere stato colpito dal pallone scagliato da un componente della panchina avversaria. Risponderebbe altresì al vero che alcuni esagitati scesero dalla tribuna verso il terreno di gioco, senza tuttavia farvi ingresso, al solo fine di contestare il giocatore che aveva scagliato il pallone e non per protestare nei confronti degli arbitri. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, asserendo che non vi furono cori razzisti, ma solamente frasi rivolte da qualche tifoso all’indirizzo di singoli calciatori della squadra avversaria e cori indirizzati all’intera squadra locale. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, sporadicamente nel corso del primo tempo dell’incontro in esame e con maggiore frequenza nel secondo tempo, alcuni sostenitori della squadra ospite, rivolsero cori razzisti nei confronti di un giocatore locale, palesemente straniero, ogni volta che questi entrava in possesso di palla. Lo stesso direttore di gara riferiva che la bomboletta fu lanciata in campo probabilmente per contestare una sua decisione tecnica non condivisa dai sostenitori ospiti, cinque o sei dei quali, subito dopo, fecero ingresso in campo per insultare gli arbitri. Gli stessi sostenitori ripresero poi posizione in tribuna anche per la fattiva collaborazione dei giocatori della loro squadra. Ha infine confermato che a fine gara furono lanciate in campo bottiglie di plastica e monetine, senza colpire alcuno. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;  ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante in ordine ai fatti loro contestati;  disattese le argomentazioni della Società volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità in ordine ai cori razzisti di alcuni propri sostenitori, in quanto non risulta che altri abbiano annullato nell’immediatezza l’offensività dei cori medesimi né che abbiano manifestato la loro dissociazione da tali condotte illecite né che la Società abbia posto in essere quanto nelle sue possibilità per farli cessare;  viste le disposizioni di cui all’art. 10 del Codice di giustizia sportiva ed in particolare il minimo edittale della pena pecuniaria ivi prevista;  visti gli artt. 2 e 9 del Codice di giustizia sportiva;  ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, pur a fronte del permanere delle responsabilità della reclamante per come accertate, sulla base dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione, tenuto altresì conto della categoria di appartenenza della Società sanzionata. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Gagliole F.C., per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 1.100,00 (millecento/00). Dispone restituirsi la relativa tassa.
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