COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°159 del 30/06/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. FERMIGNANESE avverso decisioni merito gara Fermignanese – Urbania Calcio, del 29.5.2005 – Play-off Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 151 del 1.6.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°159 del 30/06/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. FERMIGNANESE avverso decisioni merito gara Fermignanese – Urbania Calcio, del 29.5.2005 - Play-off Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 151 del 1.6.2005.
Con nota del 3 giugno 2005 l’U.S. Fermignanese richiedeva al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo avanti questa Commissione avverso i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del proprio allenatore.
A seguito di ricezione di copia degli atti, l’U.S. Fermignanese non inviava il preannunciato gravame entro il termine di cui all’art. 42, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva.
LA COMMISSIONE
visto l’art. 29, commi 8° e 12°, del Codice di Giustizia Sportiva,
1. P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Fermignanese ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società
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