COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VILLA PALOMBARA avverso decisioni merito gara S. Angelo – Villa Palombara, dell’8.5.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – play-off – Com. Uff. n. 45 del 12.5.2004 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VILLA PALOMBARA avverso decisioni merito gara S. Angelo – Villa Palombara, dell’8.5.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - play-off - Com. Uff. n. 45 del 12.5.2004 del Comitato Provinciale di Pesaro. Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, impedendone di accertare la provenienza e la legittimazione, e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. La Commissione Disciplinare, 1. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Villa Palombara per difetto di sottoscrizione ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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