COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. ELFA TOLENTINO avverso esito gara Pol. Pievebovigliana – G.S. Elfa Tolentino, del 11.9.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. ELFA TOLENTINO avverso esito gara Pol. Pievebovigliana – G.S. Elfa Tolentino, del 11.9.2004 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 2, la società G.S. Elfa Tolentino ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Accaramboni Duccio, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 92 del 20 maggio 2004 del Comitato Regionale Marche. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le vigenti disposizioni Federali. 1. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Accaramboni Duccio risulta essere stato effettivamente squalificato, nella stagione sportiva scorsa, per una gara per recidività in ammonizione - seconda infrazione in gara play-off e conseguente automatica squalifica per la gara successiva - come da provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 92 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso tesserato ha partecipato in posizione irregolare; n visti gli artt. 12, commi 1 e 5, 14, comma 12, lett. c), e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Elfa Tolentino, per l’effetto infliggendo alla Polisportiva Pievebovigliana la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata, al sig. Di Paolo Giancarlo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Accaramboni la squalifica per una ulteriore giornata di gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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