COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. MONTICELLI avverso esito gara U.S. Comunanza – G.S. Monticelli, del 11.9.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 07/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. MONTICELLI avverso esito gara U.S. Comunanza – G.S. Monticelli, del 11.9.2004 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, la società G.S. Monticelli ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Pucci Emanuele, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 101 del 17 giugno 2004 del Comitato Regionale Marche. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. L’U.S. Comunanza, con missiva del 18 settembre 2004, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, deducendo l’inammissibilità del gravame: a) per difetto di competenza del Giudice Sportivo adito; b) perché sottoscritto da persona non qualificatasi e quindi non con certezza dal legale rappresentanza della Società; c) per l’erronea indicazione dell’invocata normativa Federale - N.O.I.F. - applicabile alla fattispecie in esame. 1. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuta la ritualità e la regolarità del gravame, con particolare riferimento alle eccezioni formulate dalla resistente, in quanto sottoscritto dal Presidente pro-tempore, il quale ha istituzionalmente la legale rappresentanza della Società; n ritenuta l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, dell’indicazione della normativa Federale invocata dalla reclamante; n ritenuto che, per il noto principio della conservazione degli atti, il presente gravame, erroneamente indirizzato al Giudice Sportivo, è stato correttamente trasmesso d’ufficio a questa Commissione per la sua cognizione e decisione; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Pucci Emanuele risulta essere stato effettivamente squalificato, nella stagione sportiva scorsa, per una gara per recidività in ammonizione - seconda infrazione in gara play-off e conseguente automatica squalifica per la gara successiva - come da provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 101 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso tesserato ha partecipato in posizione irregolare; n visti gli artt. 12, commi 1 e 5, 14, comma 12, lett. c), e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società G. S. Monticelli, per l’effetto infliggendo all’U.S. Comunanza la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata, al sig. Meschini Orlando, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Pucci Emanuele la squalifica per una ulteriore giornata di gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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