COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 14/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. D. U. S. MONTEMARCIANO avverso sanzioni merito gara Montignano – Montemarciano, del 25.9.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 21 del 30.9.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 14/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. D. U. S. MONTEMARCIANO avverso sanzioni merito gara Montignano - Montemarciano, del 25.9.2004 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 21 del 30.9.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cerquiglini Mauro, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “espulso dall’arbitro per essere venuto a vie di fatto con un giocatore della squadra avversaria, alla notifica del provvedimento tentava di avvicinarsi al Direttore di gara con fare intimidatorio, venendo però prontamente fermato ed allontanato”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U. S. Montemarciano, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva alla luce della condotta effettivamente tenuta dal proprio calciatore. A dire della reclamante il Cerquiglini, dopo essere stato ripetutamente colpito con pugni da un avversario, alla notifica del provvedimento di espulsione, tentò di avvicinarsi a questi e non all’arbitro, come viceversa erroneamente riportato nel referto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, nell’occasione, il calciatore Cerquiglini, alla notifica del provvedimento di espulsione, ebbe, certamente nei suoi confronti, una reazione di smodata protesta, prontamente interrotta dall’intervento di alcuni suoi compagni di squadra. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che il comportamento ascritto al calciatore Cerquiglini e da questi tenuto dopo l’espulsione, vada ricondotto nell’ambito di una smodata protesta; n ritenuto pertanto che si debba addivenire alla invocata riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U. S. Montemarciano, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Cerquiglini Mauro. Dispone restituirsi la tassa versata.
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