COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 14/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. AMANDOLA avverso sanzioni merito gara Amandola – Petritoli, del 25.09.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 21 del 30.9.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 14/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. AMANDOLA avverso sanzioni merito gara Amandola - Petritoli, del 25.09.2004 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 21 del 30.9.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ottavi Domenico, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “espulso per grave frase offensiva rivolta all’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva un comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, reiterando in tale atteggiamento al termine dell’incontro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A. S. Amandola, contestando la totale veridicità del referto arbitrale ed invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva sia alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore sia in confronto con la giurisprudenza formatasi rispetto ad episodi analoghi. A dire della reclamante il proprio tesserato, nell’occasione, ebbe soltanto un gesto di stizza, con il solo intento di disapprovare la decisione arbitrale, certamente non regolamentare, ma in parte dovuto anche allo sforzo fisico e mentale sostenuto durante l’incontro. Alla richiesta audizione la società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, escludendo altresì che il proprio calciatore abbia tenuto alcun comportamento irriguardoso o minaccioso nei confronti dell’arbitro all’interno degli spogliatoi. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Ottavi, dopo essere stato espulso, gli si avvicinò rivolgendogli offese e minacce, reiterando le stesse all’interno dello spogliatoio. 1. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Ottavi vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire all’invocata riduzione della squalifica. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Amandola, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Ottavi Domenico. Dispone restituirsi la tassa versata.
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