COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 21/10/2004 Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 26/09/2004 MONTECASSIANO – AGUGLIANO POLVERIGI
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 21/10/2004
Decisioni del Giudice sportivo
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARA DEL 26/09/2004 MONTECASSIANO - AGUGLIANO POLVERIGI
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 21 del 30.09.2004 visto il referto arbitrale dal quale si evince che la gara in oggetto non si è disputata perchè l'arbitro, giunto presso l'impianto sportivo , unitamente alle due società Montecassiano ed Agugliano Polverigi, ha trovato l'entrata dell'impianto sportivo chiusa, ed è stato pertanto impossibilitato ad effettuare la gara in programma. Dopo aver atteso il tempo prescritto ed aver effettuato l'operazione di riconoscimento dei giocatori . preso atto della suddetta situazione, ha lasciato l'impianto sportivo unitamente alle due società. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Monetecassiano ed esaminata la documentazione allegata; vista la richiesta della reclamante di ripetizione della gara in oggetto invocando la stessa la " causa di forza maggiore " che per l'effetto escluderebbe la responsabilità della stessa reclamante per l'accaduto. Preso atto dallo scrivente G.S. che dalla lettura della documentazione allegata dalla società Montecassiano, quest'ultima aveva da tempo intrattenuto con la Soc. SAMB MONTECASSIANO, gestore dell'impianto sportivo comunale di Montecassiano Loc. San Liberato, un contraddittorio in ordine all'utilizzo del ridetto impianto di gioco nella giornata di sabato pomeriggio, per la disputa delle proprie partite casalinghe. Considerato che con lettera 23.09.2004 la Soc. Samb Montecassiano informava la Società Montecassiano che non avrebbe concesso alla odierna reclamante l'utilizzo del campo di gioco suddetto nelle giornate di sabato pomeriggio, ivi compresa pertanto la giornata di sabato 25.09 2004 diffidando altresì la Soc. Montecassiano a non pretendere l'uso del ridetto impianto sportivo San Liberato per svolgere le gare interne del campionato appunto nelle giornate di sabato pomeriggio. Ritenuto che l'odierna reclamante ha si risposto alla società Samb MON TECASSIANO , a mezzo del proprio legale, contestando la fondatezza e la legittimità dell'assunto di cui alla precitata missiva del 23.09.04 ma non si è assolutamente attivata al fine di evitare che tale controversia potesse di fatto, cosi come accaduto, impedire il regolare svolgimento della gara in oggetto. Ritenuto che nella fattispecie in trattazione non puo sussistere " la causa di forza maggiore", che avrebbe reso impossibile il regolare svolgimento della gara in quanto manca l'elemento dell'imprevedibilità dell'inevitabilità. La Società reclamante era ben a conoscenza di quanto sarebbe potuto accadere il giorno della gara in oggetto in quanto informata e diffidata dalla Societa Samb Montecassano, gestore dell'impianto sportivo, ed inoltre non ha posto in essere alcun comportamento atto ad evitare l'accaduto, come ad esempio chiedendo al C.R.M. l'utilizzo di un diverso impianto sportivo per la disputa della gara in oggetto, e fintanto che non si fosse trovata una soluzione del problema. Ritenuto pertanto nel caso di specie la piena ed esclusiva responsabilità della reclamante in ordine al mancato svolgimento della gara secondo il disposto di cui all'art. 12 C.G.S. in qualità di società ospitante che non ha posto in essere quanto necessario al fine di garantire il corretto svolgimento della gara; P.Q.M.;
si decide
di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Montecassiano , incamerando la relativa tassa;
di assegnare partita vinta alla società Agugliano Polverigi con il risultato di Montecassiano 0; Aguglaino Polverigi 3.
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