COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. PIAN DI ROSE avverso sanzioni merito gara Pian di Rose – Mayor, del 18.9.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 17 del 23.9.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 28/10/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A. S. PIAN DI ROSE avverso sanzioni merito gara Pian di Rose – Mayor, del 18.9.2004 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 17 del 23.9.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Volpini Massimo, allenatore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007, perché “espulso dall’arbitro per frasi offensive e minacciose, durante il secondo tempo minacciava ed insultava nuovamente in maniera grave il direttore di gara. Al termine dell’incontro attendeva l’arbitro davanti alla porta dello spogliatoio e prima lo afferrava per il busto spingendolo violentemente contro la porta dello spogliatoio e poi lo colpiva con un pugno alla schiena che procurava al direttore di gara forte dolore. Continuava ad insultare l’arbitro anche successivamente”.
Lo stesso Giudicante comminava all’A.S. Pian di Rose la sanzione dell’ammenda di € 50,00 e la squalifica fino al 20 ottobre 2004 al massaggiatore sig. Giacomoni Denis, tesserato per la reclamante.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A. S. Pian di Rose, chiedendo l’annullamento dell’ammenda e la riduzione delle squalifiche ai propri tesserati, contestando la completezza e la veridicità del referto arbitrale e, in particolare, la possibilità del direttore di gara di identificare il Volpini quale suo aggressore, nella difficile situazione ambientale creatasi al termine dell’incontro.
A dire della reclamante, il Volpini, già nello spazio antistante gli spogliatoi in quanto espulso, si avvicinò di corsa al direttore di gara al solo scopo di allontanare i suoi giocatori. In tale circostanza, mentre era a braccia larghe dietro l’arbitro, inciampò e fu spinto, comunque si appoggiò all’arbitro stesso spingendolo in avanti, senza alcuna violenza ed alcuna volontarietà. Riferiva la stessa reclamante che il Volpini ha negato nella maniera più assoluta di avere colpito con un pugno il direttore di gara, non potendo tuttavia escludere che altri lo abbiano fatto.
A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la reclamante chiedeva, in via istruttoria, l’acquisizione di un supplemento di referto del direttore di gara e del rapporto del Commissario di campo; l’attivazione dell’Ufficio Indagini per individuare l’autore dell’atto di violenza subito dal direttore di gara ed ammettersi prova per testimoni.
La medesima reclamante, ritenuta del tutto involontaria la spinta del Volpini al direttore di gara, esclusa la responsabilità del proprio allenatore per il pugno all’arbitro e, in ogni caso, ritenuti i fatti non connotati da reale violenza, non avendo provocato conseguenze di sorta, concludeva chiedendo una equa riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute comunque eccessive.
Alla richiesta audizione, la medesima Società ribadiva la argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere allontanato il Volpini al 43° del primo tempo per avere questi fatto ingresso sul terreno di gioco, minacciandolo ed insultandolo reiteratamente. Durante il secondo tempo lo stesso minacciava ed insultava nuovamente il direttore di gara. Al termine dell’incontro, il Volpini attendeva l’arbitro davanti alla porta del suo spogliatoio, lo afferrava per il busto e lo sbatteva violentemente contro la porta, lo colpiva infine con un pugno alla schiena, che gli procurava forte dolore. Proseguiva negli insulti anche dopo che il direttore di gara era riuscito ad entrare nel proprio spogliatoio grazie all’intervento dell’addetto all’arbitro.
Con assoluta certezza lo stesso direttore di gara indicava il Volpini quale autore degli atti di violenza ascrittigli.
1. LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo per la parte inerente la sanzione dell’ammenda alla Società e la squalifica al massaggiatore Giacomoni Denis, essendo dette sanzioni non impugnabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, 3° comma, lett. b) e d), del Codice di giustizia sportiva;
n rigettate le richieste istruttorie della reclamante relativamente all’attivazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. ed all’acquisizione del rapporto del Commissario di campo in quanto ritenute superflue stante la chiarezza e la precisione con la quale i fatti sono stati descritti dall’arbitro nel rapporto di gara e nella sua audizione avanti questa Commissione, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti di sorta;
n ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti, né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli ulteriori accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
n disattese le argomentazioni della reclamante volte ad escludere la responsabilità del proprio allenatore in ordine ai fatti di violenza contestatigli;
n ritenuta pertanto provata la responsabilità del Volpini in ordine alle violazioni ascrittegli per essere stato lo stesso indicato dal direttore di gara, con assoluta certezza, come l’autore delle reiterate espressioni ingiuriose e minacciose e degli atti di violenza dallo stesso subiti;
n ritenuto che la gravità dell’aggressione prima verbale, poi fisica e poi ancora verbale posta in essere dal Volpini nei confronti del direttore di gara e protrattasi per un considerevole lasso di tempo, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 32, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico).
2. P.Q.M.
sul reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pian di Rose, così decide:
- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. b) e d), del Codice di giustizia sportiva, per la parte inerente la sanzione della squalifica al massaggiatore sig. Giacomoni Denis e la sanzione dell’ammenda alla Società;
- lo respinge nel resto;
- dispone incamerarsi la tassa versata.
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