COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. CALCINELLI CALCIO avverso sanzioni merito gara Calcinelli – Borgo Jesi, del 31.10.2004 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 40 del 4.11.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. CALCINELLI CALCIO avverso sanzioni merito gara Calcinelli – Borgo Jesi, del 31.10.2004 - Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 40 del 4.11.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Messina Francesco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per aver reagito ad un fallo subito, colpendo con violenza un giocatore avversario al ginocchio, procurando forte dolore con la conseguente uscita dal campo.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U. S. Calcinelli Calcio invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore. A dire della reclamante il proprio tesserato, nell’occasione, ebbe una reazione istintiva e fortuita, certamente non volontaria, nei confronti dell’avversario che lo aveva violentemente colpito da tergo ed al solo fine di liberarsi dalla morsa di questi. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Messina, dopo avere subito un fallo di gioco da un avversario, cercava di divincolarsi da questi e lo colpiva, con la suola della scarpa, ad un ginocchio con un calcio all’indietro. 1. LA COMMISSIONE · visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Messina vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire all’invocata riduzione della squalifica. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Calcinelli Calcio, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la squalifica del calciatore Messina Francesco. Dispone restituirsi la tassa versata.
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