COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FOLGORE FALERONE avverso decisioni merito gara Pol. Folgore Falerone – U.S. Monte San Pietrangeli, del 24.10.2004 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. n. 19 del 27.10.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 25/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA FOLGORE FALERONE avverso decisioni merito gara Pol. Folgore Falerone – U.S. Monte San Pietrangeli, del 24.10.2004 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” - Com. Uff. n. 19 del 27.10.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al venticinquesimo minuto del secondo tempo, a seguito di aggressioni verbali subite da parte dei calciatori dell’U.S. Monte San Pietrangeli e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine, temendo per la propria incolumità.
Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuto non che vi fossero le condizioni per sospendere definitivamente la gara per non avere l’arbitro, nell’occasione, preso alcun provvedimento disciplinare e ritenendo insussistente il pericolo per la sua incolumità, ordinava la ripetizione dell’incontro.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Folgore Falerone assumendo la correttezza e l’opportunità della decisione dell’arbitro di sospendere la gara, stante un reale e tangibile pericolo per la sua incolumità.
La società concludeva chiedendo l’applicazione delle norme Federali in materia.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere deciso di sospendere definitivamente l’incontro in esame al venticinquesimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 6 a 0, temendo per la sua incolumità, a seguito delle reiterate aggressioni verbali poste in essere nei suoi confronti da parte della generalità dei giocatori della squadra dell’U.S. Monte San Pietrangeli.
LA COMMISSIONE
- visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- rilevato che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, 2° comma, delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio;
- rilevato altresì che, a norma dell’art. 12, 4° comma, del C. G. S., spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare;
- rilevato che dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al venticinquesimo minuto del secondo tempo, l’arbitro, dopo avere convalidato una rete, veniva circondato e reiteratamente aggredito verbalmente dalla generalità dei giocatori della squadra ospitata;
- ritenuto che i comportamenti ascritti ai tesserati dell’U.S. Monte San Pietrangeli, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli hanno impedito di proseguire a dirigere l’incontro in piena indipendenza di giudizio e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità di svolgimento della gara;
- rilevato infine che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del C.G.S., l’U.S. Monte San Pietrangeli, risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati.
1. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Folgore Falerone, per l’effetto annullando l’impugnata delibera ed infliggendo all’U.S. Monte San Pietrangeli la punizione sportiva della perdita della gara sopra indicata con il miglior punteggio di 6 a 0.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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