COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. FANANO avverso sanzioni merito gara Fanano – Pietrarubbia, del 6.11.2004 – Campionato di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 17 del 10.11.2004 del Comitato Provinciale di Pesaro.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 25/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO F.C. FANANO avverso sanzioni merito gara Fanano – Pietrarubbia, del 6.11.2004 – Campionato di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 17 del 10.11.2004 del Comitato Provinciale di Pesaro.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Macchini Matteo la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per doppia ammonizione, rivolgeva all’arbitro ripetute frasi ingiuriose e minacciose (sanzione aggravata perché capitano)”; infliggeva inoltre la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Alessandri Luca perché “al termine della gara rivolgeva all’arbitro gravi ingiurie; richiesto di mostrare il numero della maglia si negava. Successivamente istigava alcuni tifosi ad un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara che lo riconosceva”; squalificava infine il calciatore Pipolo Carminantonio fino al 31 dicembre 2004 perché “espulso per doppia ammonizione profferiva frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara avvicinatosi allo stesso lo spintonava reiteratamente con le mani facendo forza sul petto costringendolo ad indietreggiare rivolgendogli altre minacce”.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la società F.C. Fanano, per la quale tutti i calciatori sanzionati risultano tesserati, contestando la veridicità del rapporto arbitrale e chiedendo, rilevatane l’eccessività, la riduzione delle sanzioni impugnate.
La reclamante negava ogni addebito a carico del Pipolo escludendo che questi avesse spintonato ovvero tenuto alcun comportamento offensivo o minaccioso nei confronti dell’arbitro.
Quanto al comportamento contestato al capitano Macchini, la reclamante deduceva il sistematico rifiuto dell’arbitro, durante l’intera gara, di dargli spiegazioni in merito alle decisioni assunte.
La stessa reclamante, infine, ammetteva che l’Alessandri si rifiutò di mostrare il proprio numero di maglia all’arbitro, ma escludeva decisamente che lo stesso lo avesse offeso o minacciato. Negava altresì che il proprio calciatore avesse istigato alcuni tifosi ad un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.
Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel reclamo, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che i calciatori Macchini e Pipolo, entrambi espulsi per doppia ammonizione, posero in essere nei suoi confronti una smodata protesta. Il Pipolo poi, a fine gara, attese l’arbitro negli spogliatoi reiterando nel suo comportamento, appoggiandogli inoltre le mani sul petto. Ha infine precisato che l’Alessandri, al termine dell’incontro, gli rivolse una frase offensiva e che lo stesso istigava i tifosi e partecipava agli insulti da questi rivolti all’arbitro nel momento in cui lasciava l’impianto sportivo.
1.1. LA COMMISSIONE
- letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- rilevato che a norma dell’art. 73 delle N.O.I.F. “il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti”;
- ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, i comportamenti ascritti ai calciatori sanzionati vadano ridimensionati nella valutazione della loro obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate.
2. P.Q.M.
accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla società F.C. Fanano e così decide:
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Macchini Matteo a due giornate di gara;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Alessandri Luca a tre giornate di gara;
- riduce al 15 dicembre 2004 la squalifica al calciatore Pipolo Carminantonio.
Ordina restituirsi la tassa versata.
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