COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 02/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Cluentina – Colbuccaro, del 13.11.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 19 del 17.11.2004 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°55 del 02/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Cluentina – Colbuccaro, del 13.11.2004 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 19 del 17.11.2004 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Colbuccaro la sanzione dell’ammenda di € 250,00, “per comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, oltre al reiterato lancio di sputi, senza colpire, sempre contro l’arbitro stesso (in campo avverso)”.
Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore Ciccarelli Sergio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, “per comportamento gravemente e reiteratamente ingiurioso nei confronti dell’arbitro”.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Colbuccaro, chiedendo l’annullamento della sanzione pecuniaria a carico della società ed invocando per il proprio tesserato una congrua riduzione della squalifica inflittagli.
Nell’occasione, in effetti il Ciccarelli, a seguito di una decisione arbitrale non condivisa, si rivolse al direttore di gara in maniera poco ortodossa, sia pur istintivamente: giusta comunque la sua espulsione. Eccessiva e sproporzionata la sanzione comminatagli dal primo Giudice, soprattutto alla luce di quanto è dato vedere con frequenza, non sanzionato, nei campi di calcio.
In merito ai fatti ascritti ai propri sostenitori, la reclamante negava ogni addebito, contestando la veridicità del referto arbitrale, anche in considerazione di un altrimenti paradossale comportamento degli stessi allorché la propria squadra stava vincendo il pur difficile incontro.
1. LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta ascritta al Ciccarelli ed ai sostenitori dell’odierna reclamante in ordine ai fatti loro contestati;
n ritenuto tuttavia che si debba addivenire alle richieste riduzioni delle sanzioni impugnate, sia pur a fronte del permanere delle responsabilità per come accertate, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, tenuto conto altresì, per quanto concerne la sanzione pecuniaria, della categoria di appartenenza della Società;
n visti gli artt. 2 e 9 del Codice di giustizia sportiva.
2. P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro, così decide:
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Ciccarelli Sergio a due giornate di gara;
- riduce la sanzione dell’ammenda comminata alla Società ad € 150,00 (centocinquanta).
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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