COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 09/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. P. ANKON DORICA POSATORA avverso sanzioni merito gara Ankon Dorica – Frontale, del 30.10.2004 – Campionato Provinciale Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C” – Com. Uff. n. 15 del 3.11.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 09/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. P. ANKON DORICA POSATORA avverso sanzioni merito gara Ankon Dorica – Frontale, del 30.10.2004 – Campionato Provinciale Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C” – Com. Uff. n. 15 del 3.11.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, decidendo sui gravi fatti avvenuti nell’incontro emarginato, tra gli altri provvedimenti adottati, infliggeva ai calciatori Pasquali Mirco, Grunspan Claudio e Greco Francesco, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2005 per avere tutti reiteratamente insultato, spintonato e strattonato il direttore di gara. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.P. Ankon Dorica Posatora, la quale, pur deplorando fermamente quanto avvenuto nella gara in esame e condividendo le altre e più gravi sanzioni comminate ad altri suoi tesserati dal primo Giudice, contestando sul punto la veridicità del rapporto arbitrale, negava ogni addebito a carico del Pasquali e del Grunspan, a suo dire, estranei ad ogni atto di violenza fisica o verbale nei confronti dell’arbitro, mentre il Greco, pur coinvolto nei fatti, si sarebbe posto vicino al direttore di gara nell’intento di proteggerlo ed aiutarlo a raggiungere gli spogliatoi. La stessa reclamante concludeva chiedendo per i primi due l’annullamento della sanzione loro inflitta, per il terzo, rilevatane l’eccessività, una riduzione. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, insistendo nell’errore di persona nel quale sarebbe incorso l’arbitro nell’individuazione del Pasquali e del Grunspan quali autori dei fatti loro ascritti, anche per una sua naturale mancanza di lucidità dovuta al particolare momento. Così pure lo stesso direttore di gara avrebbe frainteso le intenzioni del Greco, il quale lo abbracciava al solo fine di sottrarlo ad una probabile aggressione. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, a seguito di una sua decisione tecnica non condivisa, alcuni calciatori della squadra locale lo accerchiarono, spintonandolo e rivolgendogli insulti e minacce. Tra questi riconobbe con certezza i calciatori Pasquali Mirco, Grunspan Claudio e Greco Francesco. Uno di questi lo abbracciò, senza violenza, ma ha riferito di non avere avuto la sensazione che lo avesse fatto per sottrarlo all’aggressione. 1.1. LA COMMISSIONE · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità dei calciatori sanzionati; · disattese pertanto le argomentazioni della reclamante volte ad escludere i comportamenti ascritti ai propri tesserati; · ritenuto, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, che i comportamenti ascritti ai calciatori Pasquali Mirco, Grunspan Claudio e Greco Francesco vadano ridimensionati nella loro obiettiva gravità, avuto riguardo all’aspetto soggettivo della loro condotta; · ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.P. Ankon Dorica Posatora, per l’effetto riducendo al 30 aprile 2005 le squalifiche inflitte ai calciatori Pasquali Mirco, Grunspan Claudio e Greco Francesco. Dispone restituirsi la tassa versata.
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