COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 09/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA VIRIDISSIMA APECCHIO avverso sanzioni merito gara Pol. Viridissima Apecchio – Arzilla, del 13.11.2004 – Campionato di Seconda Categoria, girone “A“ – Com. Uff. n. 47 del 18.11.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 09/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA VIRIDISSIMA APECCHIO avverso sanzioni merito gara Pol. Viridissima Apecchio - Arzilla, del 13.11.2004 – Campionato di Seconda Categoria, girone “A“ – Com. Uff. n. 47 del 18.11.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Fiorani Tiziano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive perché “al 49° del secondo tempo colpiva con un calcio alla schiena un calciatore della squadra avversaria dopo un’azione di gioco. Reiterava poi in tale condotta (altro calcio alla schiena) mentre il suddetto calciatore era a terra. Espulso dall’arbitro, si avvicinava al sopraccitato avversario e lo colpiva con una testata al volto procurandogli forti dolori tanto da doversi recare al Pronto Soccorso per accertamenti a mezzo ambulanza”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Viridissima Apecchio, invocando per il proprio tesserato una congrua riduzione della sanzione inflittagli dal primo Giudice. Assumeva la reclamante che il proprio calciatore, per problemi personali, era entrato in campo già nervoso e che nel corso della gara era stato verbalmente provocato dagli avversari. Sosteneva inoltre che il giocatore colpito dal Fiorani non era stato portato via in ambulanza, poichè non presentava alcun trauma né escoriazioni, e che, comunque, lo stesso Fiorani, a fine partita, resosi conto del proprio grave comportamento, si era scusato con l’avversario colpito. Infine faceva rilevare l’assoluta assenza di precedenti specifici a carico del proprio tesserato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara confermava quanto refertato, precisando di non aver rilevato episodi di provocazione nei confronti del Fiorani. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che, dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta ascritta al Fiorani in ordine ai fatti contestatigli, la cui gravità non consente l’invocata riduzione della sanzione impugnata; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare ovvero a giustificare il comportamento ascritto al proprio tesserato; n ritenuta la correttezza della delibera del primo Giudice, anche relativamente alla quantificazione della sanzione. 1. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Viridissima Apecchio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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