COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 09/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BELFORTE CALCIO avverso sanzioni merito gara Ciar Junior – Belforte, del 20.11.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 09/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BELFORTE CALCIO avverso sanzioni merito gara Ciar Junior – Belforte, del 20.11.2004 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Federici Alan, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perchè “espulso per frasi irriguardose rivolte all’arbitro, dopo la notifica del provvedimento reiterava in tale atteggiamento, venendo allontanato dai propri compagni. Al termine della gara rivolgeva all’arbitro frase offensiva”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Belforte Calcio, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva alla luce della condotta effettivamente da questi tenuta e delle circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie. La reclamante contestava la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito in merito al comportamento minaccioso ascritto al proprio tesserato nei confronti dell’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere espulso il calciatore Federici per avergli rivolto, contestando una sua decisione tecnica, frasi offensive e minacciose. Dopo la notifica del provvedimento, lo stesso calciatore lo offendeva di nuovo e cercava di avvicinarlo con fare minaccioso, non riuscendovi solo perché trattenuto dai suoi compagni. A fine gara, il ridetto Federici gli si avvicinava e gli stringeva la mano con molta forza, provocandogli dolore, e proferendo frasi di scherno ed offensive nei suoi confronti. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che, dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta ascritta al Federici in ordine ai fatti contestatigli, la cui gravità non consente l’invocata riduzione della sanzione impugnata; n ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità, risultando la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera del primo Giudice. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Belforte Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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