COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTEFORTINO avverso esito gara A.S. Nuova Matenana Calcio – A.S. Montefortino Calcio, del 27.11.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 16/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. MONTEFORTINO avverso esito gara A.S. Nuova Matenana Calcio – A.S. Montefortino Calcio, del 27.11.2004 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 0, la società A.S. Montefortino ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Rossi Cesare in posizione irregolare perchè squalificato fino al 6 dicembre 2004 con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 23 del 24 novembre 2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
1. LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo stato, il tesserato Rossi Cesare, nell’occasione allenatore dell’A.S. Nuova Matenana Calcio, squalificato fino al 6 dicembre 2004, con provvedimento pubblicato sul sopra citato Com. Uff. n. 23, per cui, ai sensi dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, egli non poteva svolgere alcuna attività sportiva e quindi neanche scendere in campo;
n ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare.
n visti gli artt. 12, commi 1 e 5, e 17, commi 7 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva.
2. PQM
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Montefortino Calcio, per l’effetto infliggendo all’A.S. Nuova Matenana Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata, al sig. Petracci Ivano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Rossi Cesare la squalifica per una ulteriore giornata di gara.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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