COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso decisioni merito gara Arcevia – Sampaolese Calcio, del 14.11.2004 – Campionato Provinciale Juniores, girone “B” – Com. Uff. n. 17 del 17.11.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 16/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso decisioni merito gara Arcevia – Sampaolese Calcio, del 14.11.2004 – Campionato Provinciale Juniores, girone “B” - Com. Uff. n. 17 del 17.11.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con delibera pubblicata sul citato Com. Uff. n. 17, provvedendo sulla base degli atti ufficiali relativi alla mancata effettuazione della gara in epigrafe, ne disponeva il recupero, dandone mandato al competente Comitato.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sampaolese deducendone l’erroneità e chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
Secondo la reclamante l’A.C.Arcevia non avrebbe posto in essere alcun comportamento atto ad evitare la mancata disputa dell’incontro in esame, né vi sarebbero, nella fattispecie, accadimenti di eventi impeditivi determinati da forza maggiore.
LA COMMISSIONE
· letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali;
· ritenuto fondato il gravame proposto, che pertanto deve essere accolto;
· rilevato che a norma dell’art. 15 delle N.O.I.F. le società, per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. devono dichiarare di avere la disponibilità di un idoneo campo di gioco, sul quale poter disputare le gare interne, senza limiti o restrizioni;
· rilevato che l’art. 24, 2° comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impone alle società, per l’iscrizione ai Campionati, di avere la permanente disponibilità di un campo di gioco;
· ritenuto che l’indisponibilità del terreno di gioco, ove si sarebbe dovuto disputare l’incontro in esame, debba essere addebitata all’A.C. Arcevia, la quale, già in data 12 novembre u.s., ancor prima dell’Ordinanza di inagibilità del Sindaco del Comune di Arcevia, faceva pervenire al Comitato Provinciale di Ancona - L.N.D. - F.I.G.C. una richiesta tendente ad ottenere il rinvio della gara in esame “causa impraticabilità del campo”;
· rilevato che a norma dell’art. 60, 1° comma, delle N.O.I.F. il giudizio sulla praticabilità od impraticabilità del terreno di gioco è sottratto all’esame degli Organi federali, essendo lo stesso demandato all’esclusiva competenza dell’arbitro;
· ritenuta l’A.C. Arcevia responsabile della mancata effettuazione della gara in esame, per non avere posto in essere tutte le dovute iniziative onde poter comunque disputare l’incontro.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio, per l’effetto annullando l’impugnata delibera ed infliggendo all’A.C. Arcevia la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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