COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. ORTEZZANESE avverso sanzioni merito gara Ortezzanese – Palmense, del 27.11.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 55 del 2.12.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. ORTEZZANESE avverso sanzioni merito gara Ortezzanese – Palmense, del 27.11.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 55 del 2.12.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’U.S. Ortezzanese la sanzione dell’ammenda di € 250,00 “per essere alcuni propri sostenitori, a fine gara, entrati nello spazio antistante gli spogliatoi, grazie ad alcuni cancelli aperti ed incustoditi, fomentando una rissa accesasi tra giocatori delle due società.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Ortezzanese, contestando ogni addebito in merito al comportamento dei propri sostenitori e chiedendo pertanto l’annullamento della sanzione comminatale dal primo Giudice.
A dire della reclamante, i fatti verificatisi in tribuna furono determinati solo ed esclusivamente dal comportamento dei sostenitori ospiti, alcuni dei quali visibilmente ubriachi.
Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute, precisando che uno dei sostenitori ospiti, attraverso un megafono, per tutta la gara offese giocatori e pubblico locale.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato i fatti avvenuti in tribuna tra le opposte tifoserie, precisando tuttavia che i sostenitori locali furono ripetutamente provocati da quelli della squadra ospite.
LA COMMISSIONE
· visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie, debbano essere ridimensionate le responsabilità per i comportamenti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante;
· ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sulla base dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione e tenuto altresì conto della categoria di appartenenza della Società sanzionata;
· visto l’art. 2 del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S Ortezzanese, per l’effetto riducendo ad € 100,00 (cento) la sanzione impugnata.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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