COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AZZURRA FERMO avverso sanzioni merito gara Azzurra Fermo – Ponzio Giberto, del 27.11.2004 – Campionato di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 55 del 2.12.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. AZZURRA FERMO avverso sanzioni merito gara Azzurra Fermo – Ponzio Giberto, del 27.11.2004 – Campionato di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 55 del 2.12.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Paniconi Angelo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, perché “dopo aver tenuto un comportamento intimidatorio nei confronti di un avversario, lo colpiva con un pugno alla mandibola, facendolo cadere in terra e costringendolo ad abbandonare il terreno di gioco”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Azzurra Fermo, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti.
A dire della reclamante il Paniconi, nell’occasione, reagì colpendo con una testata l’avversario che lo aveva offeso ed ingiuriato per l’intero arco della gara, dal quale poi aveva subito un brutto fallo di gioco ed un pugno al volto.
Il giocatore colpito, certamente simulando, lamentava forte mal di testa e per questo veniva trasportato al locale Pronto Soccorso, dal quale veniva subito dimesso, senza conseguenze.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere espulso il Paniconi per avere colpito con un violento pugno al viso l’avversario che lo aveva minacciato.
LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Paniconi e che la stessa vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, 1°comma, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione in esso prevista, nel minimo edittale;
n ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
1. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Azzurra Fermo, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Paniconi Angelo.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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