COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. PALMENSE avverso sanzioni merito gara Ortezzanese – Palmense, del 27.11.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 55 del 2.12.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. PALMENSE avverso sanzioni merito gara Ortezzanese – Palmense, del 27.11.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 55 del 2.12.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla società G.S. Palmense la sanzione dell’ammenda di € 350,00 “per essere alcuni propri sostenitori, venuti a vie di fatto con l’opposta tifoseria, contravvenendo così alle norme sull’antiviolenza attualmente in vigore. Per aver inoltre lanciato in campo fumogeni e mortaretti ed insultato i giocatori della squadra avversaria. In campo avverso.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società G.S. Palmense, contestando gli addebiti in merito al comportamento dei propri sostenitori e chiedendo conseguentemente una forte riduzione della sanzione comminatale dal primo Giudice. A dire della reclamante, i fatti verificatisi in tribuna tra le opposte tifoserie furono di lieve entità e comunque subito sedati anche per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, chiamate da una propria sostenitrice. Fumogeni e mortaretti furono sì lanciati, ma fuori dal campo di gioco e senza creare turbativa alla gara. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che mortaretti e fumogeni furono lanciati dai sostenitori della squadra ospite al di fuori del campo, a ridosso della rete di recinzione della tribuna. Ha riferito altresì di essere stato dagli stessi insultato, anche con un megafono, ma mai fatto oggetto di lancio di alcunché. LA COMMISSIONE · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie, debbano essere ridimensionate le responsabilità per i comportamenti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante; · ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sulla base dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione e tenuto altresì conto della categoria di appartenenza della Società sanzionata; · visto l’art. 2 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Palmense, per l’effetto riducendo ad € 150,00 (centocinquanta) la sanzione impugnata. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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