COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. G. RIVER avverso sanzioni merito gara Torrette – River, del 27.11.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 21 del 1.12.2004 del Comitato Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. G. RIVER avverso sanzioni merito gara Torrette – River, del 27.11.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 21 del 1.12.2004 del Comitato Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Brancorsini Gilberto, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 28 febbraio 2005 “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e per avergli gettato in terra i cartellini delle sanzioni.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società S.G. River, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva alla luce della condotta effettivamente tenuta dal proprio calciatore. La reclamante asseriva che, mentre i giocatori si recavano negli spogliatoi per l’intervallo, il Brancorsini, incrociando il direttore di gara, si permetteva di appoggiargli, con tono amichevole, la mano sulla spalla, invitandolo a riflettere sulla severità di una sua precedente decisione. Di fronte alla risposta, con tono nervoso, del direttore di gara ed all’invito di questi di togliergli le “mani di dosso”, lo stesso giocatore si allontanava commentando amaramente l’incomprensione. A questo punto l’arbitro metteva mano al taschino per estrarre i cartellini, con il palese intento di sanzionare il Brancorsini, il quale reagiva impulsivamente cercando di fermarlo, facendogli con ciò cadere a terra quanto aveva nelle mani. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Brancorsini, nell’intervallo della gara in esame, gli si avvicinò e gli cinse le spalle con un braccio. Invitato a togliergli “le mani di dosso”, lo stesso calciatore cominciò ad insultarlo e per questo venne espulso. Mentre stava riponendo il cartellino rosso, il Brancorsini con un colpo gli fece cadere a terra taccuino e cartellini. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Brancorsini e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto irriguardoso nei confronti del direttore di gara, priva tuttavia di qualsivoglia componente di violenza; n ritenuto che il comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società S.G. River, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Brancorsini Gilberto. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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