COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. D. POLISPORTIVA MONTEPRANDONE avverso sanzioni merito gara Monteprandone – Villa 2001, del 28.11.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 24 del 1.12.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. D. POLISPORTIVA MONTEPRANDONE avverso sanzioni merito gara Monteprandone – Villa 2001, del 28.11.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” - Com. Uff. n. 24 del 1.12.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Perozzi Samuele, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive perchè “espulso per frasi offensive all’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare, tentava di colpirlo con un pugno non riuscendovi perché bloccato da un compagno. Reiterava offese e minacce anche a fine gara.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.D. Polisportiva Monteprandone, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva e sproporzionata alla luce della condotta effettivamente tenuta dal proprio calciatore. La reclamante ammetteva che il Perozzi, alla notifica del provvedimento di espulsione, si lasciò andare ad una protesta “poco signorile” nei confronti dell’arbitro, escludendone tuttavia toni minacciosi. Veniva peraltro prontamente bloccato da un suo compagno di squadra a circa venti metri dal medesimo direttore di gara. Escludeva che il proprio tesserato avesse reiterato tale condotta al termine dell’incontro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, nell’occasione, il calciatore Perozzi, alla notifica del provvedimento di espulsione, ebbe una reazione di smodata protesta nei suoi confronti e, con le braccia protese verso di lui, gli rivolse reiterate minacce: il tutto prontamente interrotto dall’intervento di un suo compagno di squadra. Reiterava tale condotta anche a fine gara. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che il comportamento ascritto al calciatore Perozzi e da questi tenuto dopo l’espulsione, vada ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, contenente anche minacce, ma dalla quale occorre escludere qualsivoglia contenuto di violenza, anche nella forma tentata; n ritenuto pertanto che si debba addivenire alla invocata riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.D. Polisportiva Monteprandone, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Perozzi Samuele. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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