COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CAMERANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Camerano – Torrette, del 5.12.2004 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C“ – Com. Uff. n. 20 del 9.12.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 20/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CAMERANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Camerano - Torrette, del 5.12.2004 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C“ – Com. Uff. n. 20 del 9.12.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Ragnini Luca, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica sino al 30 giugno 2005 “per aver, al termine della gara, unitamente a propri compagni di squadra, non identificati, circondato il direttore di gara insultandolo e minacciandolo ed avere, in proprio, calciato violentemente il pallone addosso allo stesso da una distanza di circa tre metri”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Camerano Calcio, ammettendo la condotta contestata al proprio calciatore, ma sostenendo che questa fu esclusivamente frutto di rabbia ed amarezza e priva, quindi, di connotati di violenza ed offesa. Sosteneva inoltre che il pallone colpì il direttore di gara indirettamente, dopo aver rimbalzato sul cancello di uscita dal terreno di gioco contro il quale il Ragnini lo aveva scagliato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara dichiarava di essere stato attorniato da diversi giocatori a fine gara e di aver ricevuto una spinta da uno di questi, senza però riuscire ad individuarlo. Mentre poi stava uscendo dal terreno di gioco riceveva una pallonata alle spalle e voltandosi repentinamente riconosceva il Ragnini Luca quale autore del gesto. Precisava che il colpo gli giunse direttamente senza alcun rimbalzo sul cancello che peraltro era posto avanti a lui. LA COMMISSIONE · · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · · rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti e sulla conseguente responsabilità del calciatore Ragnini Luca; · · ritenuto che la condotta posta in essere dal calciatore sanzionato, certamente censurabile, sia tuttavia priva di connotati di violenza e che la stessa vada comunque ricondotta nell’ambito di una smodata protesta; · · tenuto altresì conto dei parametri sanzionatori costantemente applicati da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Camerano Calcio e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Ragnini Luca al 15 febbraio 2005. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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