COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°83 del 03/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. SGL CARBON CALCIO avverso esito gara Carbon Calcio – Real Folignano, del 22.1.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°83 del 03/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. SGL CARBON CALCIO avverso esito gara Carbon Calcio – Real Folignano, del 22.1.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 2, l’A.S. SGL Carbon Calcio ha proposto reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Coccia Gianluca e Di Gianluca Flavio, in posizione irregolare in quanto squalificati per due gare effettive, come risultante dal Com. Uff. n. 74 del 13.1.2005 del Comitato Regionale Marche. Con nota del 24 gennaio 2005 la medesima Società faceva pervenire dichiarazione di rinunzia al reclamo come sopra proposto. LA COMMISSIONE - - vista la disposizione di cui all’art. 29, 12° comma, del Codice di giustizia sportiva, secondo la quale la rinunzia al reclamo non ha effetto per i procedimenti che riguardano la posizione irregolare dei calciatori; - - rilevata l’inammissibilità del reclamo mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. SGL Carbon Calcio per difetto di contraddittorio. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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