COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°92 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FRANCAVILLA FOOTBALL CLUB avverso esito gara Telusiano – Francavilla, del 22.1.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°92 del 17/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. FRANCAVILLA FOOTBALL CLUB avverso esito gara Telusiano – Francavilla, del 22.1.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 0, l’A.S.D. Francavilla Football Club ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Choukri Abdelhak in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
Per quanto sopra la reclamante chiedeva l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali.
La N.G.S. Telusiano Calcio, con missiva del 7 febbraio 2005, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni.
LA COMMISSIONE
n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n n rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte, ai sensi dell’art. 29, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva;
n n esperiti i dovuti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Choukri Abdelhak, tesserato per l’A.S. Lorese, è stato dalla stessa svincolato in data 3 dicembre 2004;
n n rilevato che lo stesso calciatore veniva tesserato dalla società N.G.S. Telusiano Calcio in data 22 dicembre 2004;
n n rilevato che il Comitato Regionale Marche, con nota del 31 gennaio 2005, quindi successivamente alla data della gara in esame, notificava agli interessati l’annullamento del tesseramento del ridetto calciatore Choukri a favore della società N.G.S. Telusiano Calcio, ripristinandolo a favore dell’A.S. Lorese;
n n visto l’art. 42 delle N.O.I.F. che fa decorrere gli effetti della revoca del tesseramento dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento;
n n ritenuto pertanto che il calciatore Choukri Abdelhak ha partecipato alla gara in esame in posizione regolare.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Francavilla Football Club e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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