COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°92 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA LUNANO A.C. avverso decisioni merito gara Ciar Junior – Lunano, del 5.12.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 77 del 20.1.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°92 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA LUNANO A.C. avverso decisioni merito gara Ciar Junior – Lunano, del 5.12.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 77 del 20.1.2005. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo presentato dalla società Ciar Junior, infliggeva alla Polisportiva Lunano A.C. la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della suindicata gara per non avere schierato per l’intera durata dell’incontro almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1984, con ciò contravvenendo all’obbligo sancito dal Comitato Regionale Marche nel Com. Uff. n. 1 del 14 luglio 2004, in combinato disposto con l’art. 34 bis delle N.O.I.F., relativamente al Campionato di Prima Categoria per la stagione sportiva in corso. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Lunano A.C. non negando la circostanza addebitatale, ma deducendo che l’avvicendamento, avvenuto al 22° del secondo tempo, fra il calciatore Biagi – nato nel 1984 – ed il giocatore Tacchi – nato nel 1971 – fosse stato conseguenza di un errore scusabile, e quindi non punibile, per l’apprensione derivata alla panchina dall’infortunio patito dal proprio portiere sostituito e che la Società poneva immediatamente rimedio, dopo circa un minuto, ripristinando la situazione di regolarità, mediante un’ulteriore sostituzione, avvenuta appena possibile, alla prima occasione in cui si è fermato il gioco e cioè al 24° del secondo tempo, con l’inserimento del calciatore Uguccioni, nato nel 1985. Faceva rilevare altresì la reclamante che nel breve lasso di tempo nel quale è incorsa nell’irregolarità descritta, non si verificarono fatti o episodi determinanti per l’esito della gara e quindi che il fatto non ebbe alcuna incidenza sulla regolarità della stessa. Per quanto sopra, la reclamante concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata e, conseguentemente, il ripristino del risultato conseguito sul campo nella gara in esame. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n vista la disposizione pubblicata in data 14 luglio 2004 sul Com. Uff. n. 1 del Comitato Regionale Marche che fa obbligo alle Società partecipanti al Campionato Regionale di Prima Categoria di impiegare nelle gare dell’attività ufficiale 2004/2005, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse, un calciatore nato dal 1° gennaio 1984; n n visti gli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F.; n n ritenuto che, in caso di violazione di carattere formale della norma concernente la necessità di utilizzare per tutta la durata della gara calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di altri calciatori che non ne avrebbero titolo, appare interdetta all’Organo di Giustizia Sportiva qualsiasi indagine volta a valutare l’incidenza causale che tale partecipazione possa avere avuto sull’andamento della gara e sul risultato finale della stessa e che l’applicazione della sanzione prevista dall’Ordinamento discende automaticamente dalla violazione della norma, senza alcun margine di discrezionalità in capo al giudicante; n n risultando pacifica e non contestata la violazione ascritta alla Polisportiva Lunano A.C. nella gara in esame; n n ritenuto che la violazione della richiamata normativa comporta, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. c), del Codice di giustizia sportiva, l’automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine alla gravità ed all’entità dell’infrazione commessa; n n ritenuto che la delibera del Giudice Sportivo si sottrae ad ogni censura e fornisce, con una motivazione ampia e corretta, una chiave di interpretazione regolamentare e di giudizio che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Lunano A.C. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it