COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°92 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SIROLO NUMANA CALCIO avverso decisioni merito gara Sirolo Numana – Olimpia Ostra Vetere, del 12.1.2005 – Campionato Regionale Juniores, girone “B” – Com. Uff. n. 81 del 27.1.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°92 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SIROLO NUMANA CALCIO avverso decisioni merito gara Sirolo Numana – Olimpia Ostra Vetere, del 12.1.2005 – Campionato Regionale Juniores, girone “B” – Com. Uff. n. 81 del 27.1.2005. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul ricorso proposto dalla Società interessata, infliggeva alla S.S. Sirolo Numana Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della suindicata gara per avere impiegato nella medesima un numero di atleti “fuori quota” superiore a quello massimo consentito dalla normativa Federale pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 14 luglio 2004 dal Comitato Regionale Marche. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sirolo Numana Calcio asserendo di avere regolarmente impiegato nell’incontro in esame quattro fuori quota, risultandone tuttavia cinque per l’errata trascrizione dell’anno di nascita del calciatore Borgognoni Andrea nella distinta di gara: 7 gennaio 1984, anziché 7 gennaio 1989. Per quanto sopra, la reclamante concludeva chiedendo ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara in esame. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n esperiti i dovuti accertamenti attraverso il controllo del documento originale di identità del calciatore Borgognoni Andrea, la cui esatta data di nascita risulta essere il 7 gennaio 1989 e non il 7 gennaio 1984, come erroneamente trascritto nella distinta di gara; n n ritenuto che nessuna incertezza è residuata sulla identità dei calciatori che hanno preso parte all’incontro in esame; n n rilevato che la S.S. Sirolo Numana Calcio, pur indicando nella distinta della gara in esame, per mero errore materiale, cinque calciatori “fuori quota”, in realtà ne ha impiegati correttamente quattro, nel rispetto della normativa Federale vigente. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sirolo Numana Calcio, annulla l‘impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3 a 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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