COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N°2 del 16/07/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE SEVERI OMAR avverso sanzioni merito gara Berloni – Ordine Avvocati, dell’11.6.2004 – Torneo degli Enti Cittadini di Pesaro – Com. Uff. n. 102 del 29.6.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N°2 del 16/07/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE SEVERI OMAR avverso sanzioni merito gara Berloni – Ordine Avvocati, dell’11.6.2004 – Torneo degli Enti Cittadini di Pesaro – Com. Uff. n. 102 del 29.6.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Severi Omar la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 per avere reiteratamente insultato l’arbitro, il quale a seguito di tale comportamento ne decretava l’espulsione; immediatamente lo stesso calciatore lo colpiva al volto con un forte schiaffo, procurandogli dolore. Perseverando il Severi negli insulti e nel comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, questi decideva di sospendere definitivamente l’incontro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Severi Omar contestando la ricostruzione dei fatti come risultante dagli atti ufficiali e fornendo una propria versione degli stessi. Il reclamante, pur ammettendo di avere tenuto, nell’occasione, un comportamento assolutamente disdicevole, rammaricandosene, negava di avere intenzionalmente colpito il direttore di gara, asserendo di averlo semplicemente urtato sulla spalla, e non sulla faccia, con le mani protese in avanti, quasi volendolo tenere a distanza, al solo fine di protestare. Lo stesso reclamante concludeva chiedendo la riduzione al minimo edittale della sanzione comminatagli dal primo Giudice, anche alla luce dei benefici del vincolo della continuazione, sotto il quale sarebbero, a suo dire, da riunire tutti i fatti contestatigli, nonchè dell’assenza di precedenti specifici a suo carico e del suo pieno rammarico e pentimento. Alla richiesta audizione il Severi ha ribadito che nessun gesto di violenza fu da lui posto in essere nei confronti del direttore di gara, essendosi limitato, nell’occasione, a protestare in maniera smodata e maleducata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Severi, alla notifica del provvedimento di espulsione, comminatogli per le ingiurie pronunciate nei suoi confronti, lo colpì con un forte schiaffo alla guancia destra in maniera certamente volontaria ed intenzionale, procurandogli un intenso dolore, seppur momentaneo. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie e degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta ascritta al Severi in ordine ai fatti contestatigli; - ritenuti insussistenti i presupposti per l’applicazione al reclamante dei benefici della continuazione, dovendosi viceversa adottare il criterio del cumulo materiale; - ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del tesserato per come accertata, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 1. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Severi Omar, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica al 30 giugno 2006. Dispone restituirsi la tassa versata.
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